Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione reddituale entro il 31 ottobre

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In base all’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ha introdotto il divieto di cumulo parziale tra pensione e redditi da lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a comunicare all’Ente erogatore della pensione i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per il medesimo periodo d’imposta.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2024, soggetti al divieto di cumulo, sono tenuti a dichiarare, entro il 31 ottobre 2025 – termine coincidente con la scadenza della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 – i redditi da lavoro autonomo percepiti nel corso del 2024.

L'INPS, con il messaggio n. 3036 del 13 ottobre 2025 chiarisce chi è tenuto alla dichiarazione, quali soggetti ne sono esclusi, le situazioni particolari di esonero e le modalità di comunicazione dei redditi, distinguendo inoltre tra dichiarazione a consuntivo (anno 2024) e a preventivo (anno 2025).

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

L'Istituto previdenziale chiarisce che non sono soggetti al divieto di cumulo e pertanto sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024 i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, poiché dal 1° gennaio 2001 tali trattamenti sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.tiitolari di pensione di vecchiaia contributiva, totalmente cumulabile dal 1° gennaio 2009;
  • beneficiari di pensione di anzianità o prepensionamento, anch’essi integralmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 2009;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, considerando anche la contribuzione post-pensionamento utilizzata per supplementi.

L'INPS, nel messaggio n. 3036/2025, richiama inoltre l’art. 1, comma 42, della L. 335/1995, ricordando che per gli assegni di invalidità continuano ad applicarsi le riduzioni previste dalla tabella G in caso di cumulo con redditi da lavoro, anche oltre i 40 anni contributivi.

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarazione

Tutti i pensionati che non rientrano nelle categorie sopra elencate devono comunicare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

L'INPS  individua tuttavia alcune situazioni particolari.

L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 503/1992 prevede che il divieto di cumulo non si applichi se il reddito complessivo da lavoro non supera il trattamento minimo del FPLD. Per il 2024 tale soglia è pari a 7.781,93 euro.

Il divieto di cumulo inoltre non si applica ai redditi derivanti da:

  • attività socialmente utili di reinserimento;
  • indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali ;
  • indennità legate a cariche pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali, ecc.);
  • Indennità percepite dai giudici tributari;
  • remunerazioni dei sacerdoti.

Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro riguarda solo i trattamenti di inabilità, compresi quelli privilegiati o derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta o alle mansioni.

L'INPS, con il messaggio n. 3036/2025, specifica che il divieto non si applica ai trattamenti privilegiati concessi agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano nei ruoli civili per inidoneità al servizio (art. 139, D.P.R. 1092/1973).

Le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e decorrenti dal 1° gennaio 2001 sono cumulabili:

  • fino al 70% con i redditi da lavoro autonomo;
  • fino al 50% con i redditi da lavoro dipendente.

Nel caso di reddito da lavoro autonomo le trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei redditi.

Inoltre, il pensionato deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio.

Dichiarazioni per iscritti INPGI, sportivi e magistrati onorari

Le stesse regole si estendono:

  • ai titolari di pensioni di invalidità INPGI (Regolamento 2017, art. 8), nei limiti previsti dalla L. 335/1995 e dal D.Lgs. n. 503/1992;
  • ai lavoratori sportivi, soggetti alla riforma del D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023.
  • ai magistrati onorari confermati che non optano per il regime di esclusività, iscritti alla Gestione separata.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. 

Per quanto riguarda il reddito d’impresa, questo va indicato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Il pensionato può trasmettere la propria dichiarazione reddituale esclusivamente in via telematica, accedendo al portale INPS mediante una delle identità digitali riconosciute (SPID di livello 2 o superiore, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).

Una volta autenticato, l’interessato deve selezionare il servizio “RED Precompilato” e scegliere la campagna di riferimento “RED 2025 – anno reddito richiesto 2024”, per trasmettere i dati richiesti in modo guidato.

Regime sanzionatorio

I pensionati che non presentano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare una somma pari all’intero importo annuo della pensione percepita per l’anno oggetto della dichiarazione.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2025

Le trattenute sulle quote non cumulabili della pensione sono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi presunti che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno.

Pertanto, chi svolge nel 2025 attività di lavoro autonomo e ricade nel divieto parziale di cumulo deve comunicare il reddito previsto per l’anno in corso, seguendo le modalità già illustrate. 

Le trattenute operate “a preventivo” saranno conguagliate nel 2026 in base ai redditi effettivamente percepiti nel 2025, dichiarati a consuntivo entro il termine della dichiarazione IRPEF.

Acquisizione dei redditi dichiarati

I redditi dichiarati vengono acquisiti tramite le procedure di ricostituzione delle pensioni

I redditi da lavoro autonomo del solo titolare devono essere indicati per ciascun periodo di attività (fino a 6 per anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito), riportando:

  • mese e anno di inizio;
  • mese e anno di fine;
  • importo del reddito.

In assenza di redditi, è comunque obbligatorio indicare per ciascuna tipologia di reddito richiesta:

  • Data inizio: gennaio 2024 (o 2025 per i periodi a presuntivo);
  • Data fine: dicembre 2024 (o 2025 per i periodi a presuntivo);
  • Importo: 0.
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