Crisi d'impresa: innalzate le soglie per le segnalazioni delle Entrate

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Crisi d'impresa: innalzate le soglie per le segnalazioni delle Entrate

Tra gli emendamenti da ultimo introdotti con il Ddl di conversione del Decreto semplificazioni (Dl n. 73/2022) - approvato ieri dalla Camera per passare all'esame del Senato - si segnalano alcune modifiche al Codice della di crisi d'impresa di cui al D. Lgs. n. 14/2019, a pochi giorni dalla relativa entrata in vigore.

Le novità riguardano la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all'art. 25-novies del Ccii e, in particolare, le soglie oltre le quali scatta la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate rivolta all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, con invito alla presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Alert con debito pari al 10% del volume d'affari o sopra 20mila euro

L'emendamento prevede l'innalzamento delle soglie per la predetta segnalazione.

Rispetto all'attuale previsione - che fa scattare l'alert in presenza di debiti superiori a 5mila euro - il correttivo dispone che l'Agenzia dovrà procedervi in presenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5mila euro che risulti, però, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Si prevede, inoltre, che la segnalazione venga inviata, in ogni caso, se il debito Iva con l'Erario risulti superiore a 20mila euro.

Nessuna comunicazione, dunque, in caso di debito delle imprese inferiore al 10% del volume d’affari, se, comunque, lo stesso non è superiore alla soglia di 20mila euro.  

L'emendamento, inoltre, sposta i termini l'invio delle segnalazioni, che dovranno essere inoltrate:

  • contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche;
  • a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al secondo trimestre 2022 (non più dal primo trimestre).
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