Crisi d'impresa: Codice e Decreto Insolvency in vigore
Pubblicato il 18 luglio 2022
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E' finalmente in vigore, dal 15 luglio 2022, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) di cui al D. Lgs. n. 14/2019, le cui nuove norme disciplineranno le procedure concorsuali attivate a partire da tale data, in sostituzione di quelle della Legge Fallimentare, la quale, comunque, rimarrà applicabile per le procedure già aperte.
Il Codice della crisi, si rammenta, è stato oggetto di continui rinvii fin dalla data della sua emanazione, salvo che per alcune norme operative già da marzo 2019 (vale a dire gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388).
Le relative disposizioni, in questo lasso di tempo, sono state oggetto di diversi interventi legislativi, come quello operato dal Dl n. 118/2021 che ha introdotto - si ricorda - l’istituto della composizione negoziata della crisi finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà, nonché, da ultimo, dal D. Lgs. n. 83/2022, cosiddetto Decreto Insolvency, entrato in vigore anch'esso il 15 luglio 2022.
Tra le principali novità introdotte da quest'ultimo decreto, si rammentano:
- la riscrittura della disciplina sulla adeguatezza delle misure e degli assetti che devono essere adottati dall'imprenditore, sia individuale che collettivo, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, con specifica indicazione di alcuni segnali di allarme;
- l'introduzione del "Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione", attraverso cui l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi di creditori;
- la rivisitazione dei compensi dovuti agli esperti indipendenti (con previsione di scaglioni già individuati in un ammontare compreso tra un minimo e un massimo).
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