Credito R&S solo per novità e rischio finanziario

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Credito R&S solo per novità e rischio finanziario

Ha ad oggetto il credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, un documento di prassi agenziale nel quale le Entrate, in linea con un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, affermano che l'incentivo - riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 - è commisurato, per ciascuno dei periodi agevolati, al 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media di quelli realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Spese agevolabili

Danno diritto all’agevolazione le spese (imputabili ai singoli periodi agevolati in virtù dell’articolo 109 del Tuir) connesse agli investimenti in attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, e rappresentate dai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, per contratti di ricerca cosiddetti “extra-muros”, stipulati con università, enti di ricerca, imprese e start-up innovative, dalle quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e dalle spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

Tuttavia, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che i costi sostenuti tra quelli ammissibili all’agevolazione siano di importo almeno pari a 30mila euro.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione fino all’importo massimo annuale di 20 milioni di euro.

Detto ciò, nella risoluzione n. 46 del 22 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate recepisce le indicazioni tecniche fornite nel citato parere del MiSE, stabilendo che non sono ammissibili all’agevolazione le attività svolte dalla società istante (attiva nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche), qualificandole come “ordinarie attività” realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso.

Sono, cioè, investimenti in beni strumentali, materiali ed immateriali, direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa; in quanto tali, sul piano economico-patrimoniale ed in sede di rappresentazioni di bilancio, posti sul medesimo piano delle immobilizzazioni.

I prodotti aziendali di cui trattasi sono, infatti, già disponibili e ampiamente diffusi in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”.

Per tale ragione, considerate le finalità del progetto e le modalità di realizzazione, già il MiSE ha escluso che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito d’imposta.

Manca il requisito della novità; manca il requisito del rischio finanziario (e di insuccesso tecnico). Questi dovrebbero, invece, caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 maggio 2018 - Corretta determinazione del bonus R&S nell'ambito di operazioni straordinarie – G. Lupoi

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