Credito d'imposta R&S, nuova proroga per il riversamento spontaneo
Pubblicato il 10 settembre 2024
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Il decreto legge del 29 marzo 2024 n. 39, noto come "Blocca crediti edilizi", successivamente convertito nella Legge n. 67 del 23 maggio 2024, ha introdotto delle modifiche importanti relative alla gestione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
E’ noto che le aziende che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno impiegato il credito d'imposta per ricerca e sviluppo accumulato tra il 2015 e il 2019 indebitamente - senza soddisfare i requisiti necessari - hanno la possibilità di regolarizzare tale utilizzo esentando sanzioni e interessi, per correggere la loro situazione.
Regolarizzazione del credito d'imposta R&S, proroga dei termini
L'articolo 5, commi da 7 a 12, del Decreto Legge n. 146/2021 stabilisce una procedura specifica che consente ai soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus per la ricerca e sviluppo stabilito dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, di sanare la propria posizione eliminando le sanzioni e gli interessi e assicurando l'impunità per il reato di compensazione indebita. Per attuare tale procedura è stato emesso il provvedimento n. 188987/E/2022, che è stato successivamente aggiornato con il provvedimento n. 169262/E/2024.
Per partecipare a questa sanatoria è, ora, necessario:
- presentare l'apposito modello entro il 31 ottobre 2024;
- versare l'importo del credito utilizzato in compensazione entro il 16 dicembre 2024, il quale può essere suddiviso in tre rate annuali, ciascuna maggiorata degli interessi legali.
ATTENZIONE: Chi ha già inviato il modello di accesso ma non ha ancora eseguito il versamento dell'importo totale o della prima rata può revocare la propria adesione entro il 30 settembre 2024.
Gli importi oggetto della sanatoria riguardano il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo usato impropriamente a causa di:
- attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri del beneficio fiscale;
- attività non ammissibili al credito d'imposta secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 145/2018;
- spese correlate a attività ammissibili ma calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- errata determinazione della media storica di riferimento.
NOTA BENE: Tuttavia, la sanatoria non è applicabile nei casi in cui il credito d'imposta sia stato ottenuto attraverso condotte fraudolente, situazioni simulate, false rappresentazioni basate sull'uso di documenti non autentici o fatture per operazioni inesistenti, o in assenza di documentazione che comprovi le spese legittimamente ammissibili al credito d'imposta.
Procedure di Riversamento
Coloro che avevano già presentato il modello di accesso ma non hanno ancora effettuato il versamento, possono optare per revocare l'adesione entro il 30 settembre 2024. Successivamente sarà possibile presentare una nuova istanza entro il 31 ottobre 2024.
Non ci sono state modifiche alle procedure di riversamento già stabilite, ma sarà necessario aggiornare il modulo di istanza e le relative istruzioni.
Chi può accedere alla procedura
La procedura di sanatoria consente ai soggetti che hanno utilizzato in compensazione crediti d'imposta per ricerca e sviluppo maturati tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2019, di regolarizzare la propria situazione eliminando sanzioni e interessi e ottenendo l'impunità per il reato di indebita compensazione.
I soggetti ammessi a tale sanatoria includono coloro che, pur avendo sostenuto spese per attività non pienamente qualificabili come ricerca e sviluppo, hanno utilizzato tali crediti in maniera non conforme alle normative vigenti, o hanno commesso errori nella quantificazione delle spese o nella loro congruità.
Tuttavia, la procedura non è accessibile a coloro che hanno ottenuto i crediti attraverso condotte fraudolente o simulate, o mediante l'uso di documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti.
Inoltre, la sanatoria è preclusa per i crediti d'imposta il cui uso indebito è stato già definitivamente accertato dalle autorità fiscali alla data del 22 ottobre 2021. I soggetti che rientrano in queste categorie escluse e tentano comunque di aderire alla procedura possono vedersi rifiutata la richiesta, con le somme eventualmente già versate considerate acconti sugli importi dovuti.
Come accedere alla sanatoria
Per perfezionare la sanatoria del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, i soggetti che soddisfano i requisiti di eleggibilità devono presentare una specifica istanza all'Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò deve essere fatto utilizzando il modello aggiornato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2024.
È fondamentale che nel modulo siano chiaramente indicati:
- i periodi d'imposta in cui il credito è stato maturato;
- gli importi che si intendono restituire;
- i dettagli specifici sulle attività;
- le spese considerate ammissibili.
Una volta presentata l'istanza, il versamento dell'importo dovuto per la regolarizzazione può essere eseguito tramite il modello F24.
Questo pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2024, o suddiviso in tre rate annuali:
- con la prima rata pagabile entro il 16 dicembre 2024,
- la seconda entro il 16 dicembre 2025,
- la terza e ultima entro il 16 dicembre 2026,
applicando gli interessi al tasso legale a partire dal 17 dicembre 2024.
Questo percorso permette ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi fiscali, minimizzando l'impatto finanziario immediato e assicurando la conformità con le normative vigenti.
Riversamento e perfezionamento della sanatoria
L'importo necessario per la regolarizzazione del credito d'imposta deve essere versato entro il 16 dicembre 2024, utilizzando il modello F24 Elide. I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o di suddividerlo in tre rate annuali, utilizzando i codici tributo specifici:
- "8170" per l'unica soluzione,
- "8171" per la prima rata,
- "8172" per la seconda rata,
- "8173" per la terza rata.
È importante notare che non è permessa la compensazione con altri crediti.
Nel caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, con scadenze rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, saranno soggette a interessi calcolati al tasso legale a partire dal 17 dicembre 2024. Tuttavia, la rateizzazione non è consentita se l'importo da regolarizzare è stato oggetto di un atto di recupero o di un atto impositivo notificato prima del 22 ottobre 2021, o è stato constatato tramite processo verbale alla stessa data. In questi casi, l'importo dovuto deve essere versato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024.
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