Credito d’imposta omesso in dichiarazione. Non più recuperabile

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Credito d’imposta omesso in dichiarazione. Non più recuperabile

Beneficio fiscale sottoposto a decadenza, dichiarazione irretrattabile

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, nondimeno, qualora il legislatore subordini la concessione di un beneficio fiscale (nella specie, credito d’imposta) ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione, attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore. Salvo, eventualmente, se il contribuente dimostri che l’errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.

Pertanto, con specifico riferimento al credito d’imposta, essendo la decadenza direttamente contemplata dalla disciplina dell’istituto, non giova – per il contribuente che abbia omesso di indicare il credito nella dichiarazione fiscale e che abbia successivamente presentato una dichiarazione integrativa – invocare il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione medesima. Detta emendabilità, difatti, finanche con atti rilevanti in sede processuale, non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, respingendo il ricorso di una S.p.a., avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva dichiarato legittimo il diniego di rimborso, da parte delle Entrate, del credito di imposta a titolo di incentivo per la ricerca scientifica; contributo che per mera dimenticanza la contribuente non aveva messo tra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione presentata per l’anno di riferimento.

Niente dichiarazione integrativa

Orbene, correttamente i giudici di merito – concludono gli Ermellini con ordinanza n. 30172 del 15 dicembre 2017 – hanno escluso, nella specie, l’emendabilità della dichiarazione fiscale a favore del contribuente (dovendosi ritenere la parte di dichiarazione interessata, espressione di autonomia negoziale), sia mediante dichiarazione integrativa, sia mediante istanza di rimborso.

 

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