Credito amministratore Senza privilegio

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Credito amministratore Senza privilegio

Non è lavoro subordinato o co.co.co.

Il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore delegato di una società, poi fallita, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c., qualora non sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato alla società medesima, né ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, respingendo il ricorso dell’amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita, che chiedeva essere ammesso al passivo con credito privilegiato (e non chirografario), atteso che le sue prestazioni in favore della società, fossero, a suo dire, assimilabili al rapporto di lavoro subordinato.

Precisano in proposito gli ermellini, che la valutazione concreta ed effettiva circa l’attività svolta dall'amministratore delegato – ai fini della sua eventuale inquadrabilità nel rapporto di lavoro subordinato – è accertamento di fatto insindacabile, laddove, come nella specie, adeguatamente motivato; ribadendo altresì come l’onere della prova incomba in via esclusiva sull'amministratore ricorrente.

Non è contratto d’opera professionale

Orbene nel caso di specie, previa valutazione del materiale istruttorio, è stata esclusa l’inquadrabilità dell’attività gestoria del ricorrente, in un rapporto di lavoro subordinato, così come nell'attività di collaborazione coordinata e continuativa ed in qualsiasi altra forma di rapporto lavorativo anche autonomo; di fatto escludendosi il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’invocato privilegio.

Né il contratto tipico che lega l’amministratore alla società – prosegue la prima sezione civile con sentenza n. 4406 del 21 febbraio 2017 – è assimilabile ad un contratto d’opera professionale di cui all'art. 2222 c.c., non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato con conseguente sopportazione del rischio, e non essendo, viceversa, l’opus in tal caso richiesta, determinata o determinabile preventivamente dai contraenti.

 

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