Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici tributo

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Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici tributo

Statuiti dall'Agenzia delle Entrate nuovi codici tributo con le risoluzioni numeri 17 e 18 del 27 marzo 2024. Detti codici sono utilizzabili:

  • per effettuare la compensazione del credito d'imposta concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai finanziatori dello sport;
  • per la restituzione dei crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti, indebitamente compensati dai sostituti d’imposta.

Risoluzione n. 17/2024: credito d'imposta a fini sportivi

La risoluzione n. 17/E, datata 27 marzo 2024, ha formalizzato l'attribuzione di un codice tributo specifico per la fruizione in compensazione del credito d'imposta, introdotto dalla legge regionale n. 26/2022 del Friuli Venezia Giulia. Tale normativa prevede l'assegnazione di agevolazioni fiscali ai soggetti che contribuiscono mediante donazioni alla promozione e alla gestione di iniziative sportive, nonché all'incremento qualitativo delle strutture sportive.

Con convenzione siglata il 12 febbraio 2024 tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione autonoma sono state definite le modalità attraverso le quali i beneficiari possono accedere al suddetto credito d'imposta. Inoltre, è stato stabilito che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia debba fornire, mediante comunicazione telematica, un elenco dettagliato dei soggetti ammessi a tale beneficio e l'entità del credito d'imposta loro riconosciuto, includendo eventuali rettifiche.

I beneficiari hanno la possibilità di consultare l'importo del credito d'imposta assegnato direttamente dal proprio cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo designato per tale agevolazione fiscale è il:

  • “7066”, “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22”.

Tale codice consente ai beneficiari di utilizzare il credito in compensazione attraverso il modello F24, che deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici offerti dall’Agenzia.

Nella compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”:

  • nel campo corrispondente agli “importi a credito compensati”, per le somme da utilizzare in compensazione;

ovvero

  • qualora il contribuente debba effettuare un riversamento, nella sezione “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di concessione del credito di imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Risoluzione n. 18/2024: recupero importi rimborsati per assistenza fiscale

La risoluzione n. 18/E, pubblicata il 27 marzo 2024, introduce specifici codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e "F24 enti pubblici" delle somme derivanti da atti di recupero relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta.

La normativa di riferimento per tali operazioni è l'articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 175 del 2014, che regola i criteri per il recupero di tali crediti, inclusi imposta e interessi relativi, nonché le sanzioni applicabili.

I codici tributo designati per queste operazioni sono da 7901 a 7908, ciascuno dettagliando diverse circostanze sotto le quali i crediti possono essere recuperati, inclusa la distinzione tra imposte erariali, addizionali regionali all'IRPEF, e addizionali comunali all'IRPEF, sia per le imposte principali sia per le sanzioni.

Nel modello di pagamento F24 i codici tributo sono indicati nella sezione "Erario", associando le somme dovute nella colonna "importi a debito versati" ibn questo modo:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, vanno segnalate le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato,
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione,
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”; per i codici “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune destinatario, reperibile nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”.

Per quanto riguarda il modello "F24 EP”:

  •  i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” trovano posto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R), indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S), indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • i campi “codice ufficio” e “codice atto”, devono essere valorizzati con le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
  • nel campo “riferimento B” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato “AAAA”.

Il campo “riferimento A” non va compilato.

Infine, si sottolinea che le spese di notifica per gli atti impositivi devono essere saldate utilizzando il codice tributo "9400 – spese di notifica per atti impositivi", senza possibilità di compensazione.

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