Crediti d'imposta mediazione: pronta la piattaforma per le domande
Pubblicato il 26 gennaio 2024 | Aggiornato il 26/02/2024
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C'è tempo fino al 31 marzo 2024 per la presentazione delle domande di attribuzione dei crediti di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita che si sono conclusi nel 2023.
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5 del Decreto interministeriale del 1° agosto 2023, infatti, la domanda di attribuzione dei predetti crediti deve essere presentata online, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
Laddove la domanda sia presentata per conto di un organismo di mediazione o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile o del legale rappresentante dei medesimi.
Va presentata una domanda annuale cumulativa nel caso in cui uno stesso soggetto intenda vedersi riconoscere più crediti di imposta: nelle predette ipotesi, occorre l'indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende far valere.
Da segnalare, in proposito, che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha realizzato un'utile scheda infografica che riassume i passaggi da seguire per richiedere il credito di imposta spettante nei procedimenti di mediazione.
Mediazione, negoziazione: domande di attribuzione dei crediti d'imposta
E' stata inoltre aggiornata, sul sito del ministero della Giustizia, la scheda informativa "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione - Domanda" messa a disposizione degli utenti.
Viene ivi rammentato che le modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta sono attualmente disciplinate dal menzionato decreto interministeriale del 1° agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, attuativo di quanto disposto, in materia, a seguito della Riforma Cartabia.
Mediazione: crediti d'imposta spettanti
Nella scheda, altresì, è precisato che l’art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010 è stato modificato nel senso di prevedere che alle parti della procedura di mediazione spetti:
- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo Decreto legislativo, fino a concorrenza di 600 euro;
- nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità e sempre in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro.
Rispetto a tali crediti di imposta, viene altresì rammentato che essi sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24mila euro per le persone giuridiche; i medesimi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono ridotti della metà.
Sempre con riguardo alle procedure di mediazione, sono riconosciuti:
- alle parti del procedimento di mediazione, un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518 euro;
- agli organismi di mediazione, un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24mila euro.
Crediti d'imposta per negoziazione e arbitrato
A seguire, viene ricordato come l'art. 21 - bis del Decreto Legge n. 83/2015 riconosce:
- alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di successo della negoziazione, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di 250 euro nel limite di spesa di 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2016;
- alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento arbitrale, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2016.
Gratuito patrocinio, compenso avvocati in mediazione
La piattaforma on line potrà essere utilizzata anche dagli avvocati per chiedere il pagamento dell'onorario di spettanza in caso di ammissione della parte assistita al gratuito patrocinio .
Il legale, mediante l’apposita piattaforma on line, può presentare:
- istanza di conferma, con contestuale dichiarazione di volersi avvalersi, alternativamente, del credito di imposta ovvero del pagamento;
- istanza di riconoscimento del credito di imposta, dopo l’adozione del provvedimento di convalida (nei predetti casi la domanda va presentata, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno);
- la richiesta di pagamento dopo l’adozione del provvedimento di convalida.
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