Costi “ribaltati”, no all’inversione

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La risoluzione delle Entrate 380, del 10 ottobre, circa le cessioni di beni e le prestazioni di sevizi rese nell’appalto di lavori edili, dichiara la non applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) tra le società consorziate e la società consortile. In relazione, poi, all’aliquota Iva applicabile nella fase di ribaltamento dei costi per la realizzazione di tali opere, precisa che occorre considerare la tipologia del rapporto giuridico caratterizzante il rapporto consortile. Se questo è riconducibile a un mandato senza rappresentanza, va adottato il medesimo trattamento tributario instaurato tra il mandatario e il terzo. Ove, diversamente, il rapporto sia riconducibile a una più generica obbligazione di fare, si applica la stessa aliquota prevista in relazione all’appalto principale, in quanto il rapporto giuridico riguarda l’incarico di realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Società consortile double face – Ricca

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