Corte Ue sulle modifiche che comportano la revoca del finanziamento dai Fondi europei

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La Corte di giustizia, con sentenza emessa il 14 novembre 2013 relativamente alla causa C-338/12, si è pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia fra il Comune di Ancona e la Regione Marche relativamente alla decisione di quest’ultima di revocare e recuperare i contributi finanziari liquidati a titolo di un progetto per la realizzazione di uno scalo di alaggio.

La domanda riguardava, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

I giudici europei, in particolare, hanno precisato che le modifiche considerate nell’articolo, 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono “tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di un’opera quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell’opera stessa, purché siffatte modifiche avvengano nel corso del termine di cinque anni previsto dalla citata disposizione”.

Secondo la Corte, inoltre, la disposizione di questo articolo si riferisce tanto all’ipotesi di una modifica fisica, quando l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso al finanziamento, quanto all’ipotesi di una modifica funzionale; resta inteso che, in caso di modifica consistente nell’utilizzo di un’opera per attività diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al finanziamento, una modifica del genere deve essere tale da ridurre in modo significativo la capacità dell’operazione di cui trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole.

Nelle circostanze come quella di specie – continua la Corte di giustizia - il diritto dell’Unione non osta all’attribuzione senza procedura ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici relativa ad un’opera, “purché siffatta attribuzione risponda al principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve consentire a un’impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità concedente di avere accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione, situazione che spetta al giudice del rinvio verificare”.
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