Assegno di inclusione: da luglio rinnovo delle domande

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A partire dal mese di luglio 2025, i nuclei familiari che hanno beneficiato in modo continuativo dell’Assegno di Inclusione (ADI) sin dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2024 giungeranno al termine del periodo massimo di diciotto mensilità previsto dalla normativa vigente.

In tale contesto, la procedura di rinnovo dell’ADI assume particolare rilievo, sia in termini di tempistiche che di semplificazioni operative introdotte per favorire la continuità dell’erogazione del beneficio.

Prima di entrare nel dettaglio, un riepilogo delle principali caratteristiche di questo importante sostegno economico rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economica e sociale.

Assegno di Inclusione: finalità

L’Assegno di Inclusione rappresenta, a partire dal 1° gennaio 2024, la misura strutturale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal Decreto Lavoro; con la successiva Legge di Bilancio 2025, sono state poi apportate importanti modifiche ai requisiti economici volte ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari.

Si tratta di un intervento di sostegno economico condizionato e basato su criteri di residenza, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale, nonché sull’impegno del beneficiario a partecipare attivamente a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.

L’Assegno di Inclusione ha dunque una doppia finalità:

  1. sostenere economicamente i nuclei familiari in condizioni di fragilità;
  2. favorire l’inclusione sociale e l’attivazione lavorativa, attraverso un percorso di responsabilizzazione dei beneficiari.

Destinatari

L’ADI è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, comprendano almeno un componente:

  • disabile;
  • minorenne;
  • over 60;
  • in condizione di svantaggio certificata, accompagnata dall’inserimento in un programma di cura e assistenza gestito dai servizi socio-sanitari territoriali pubblici.

Requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di un altro Stato UE, oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno;
  • cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi.

Tutti i componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza devono essere residenti in Italia.

Requisiti soggettivi

Il richiedente e i componenti del nucleo non devono:

  • essere sottoposti a misure cautelari personali o misure di prevenzione;

  • avere condanne definitive o patteggiamenti per delitti non colposi nei dieci anni precedenti la domanda.

Requisiti economici

Per accedere al beneficio, è necessario un ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro. Per i nuclei con minorenni, l’ISEE è determinato secondo l’art. 7 del DPCM 159/2013.

Il reddito familiare complessivo deve essere inferiore a:

  • 6.500 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • 8.190 euro annui, se il nucleo è composto da tutti over 67 anni o da over 67 e disabili gravi o non autosufficienti;
  • 10.140 euro annui, se il nucleo vive in abitazione in locazione, con affitto dichiarato nella DSU ai fini ISEE.

NOTA BENE: il contributo per l’affitto è erogato separatamente e non concorre al calcolo del reddito familiare.

Il nucleo familiare deve possedere:

  • un patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non superiore a 30.000 euro, calcolato ai fini IMU;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a massimo 10.000 euro; di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo, di 5.000 euro per ogni componente disabile, di 7.500 euro per ogni disabile grave o non autosufficiente.

Per mantenere il diritto all’Assegno, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere la disponibilità di:

  • autoveicoli >1600 cc o motoveicoli >250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, salvo veicoli per disabili;
  • imbarcazioni da diporto, navi o aeromobili di qualsiasi tipo.

Importo, durata, modalità di erogazione

Importo

L’importo mensile dell’Assegno di Inclusione è determinato in base alla differenza tra la soglia di riferimento e il reddito familiare effettivo, tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo. Le soglie di riferimento annuali, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza, sono:

  • 6.500 euro annui per i nuclei ordinari;
  • 8.190 euro annui per i nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da soggetti over 67 insieme a familiari in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

La scala di equivalenza, che parte da un valore di 1 per il richiedente e può essere incrementata fino a un massimo di:

  • 2,2 in presenza di altri componenti che soddisfino i criteri previsti;
  • 2,3 nel caso in cui vi siano soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Sono esclusi dal calcolo i componenti che:

  • risiedono in strutture pubbliche a totale carico dello Stato;
  • sono assenti dal territorio nazionale per più di 2 mesi continuativi o per almeno 4 mesi non continuativi in 18 mesi.

L’assegno mensile sarà quindi pari alla differenza tra la soglia e il reddito familiare, suddivisa in 12 mensilità. In ogni caso, l’importo non può essere inferiore a 480 euro annui.

Ai beneficiari che risiedono in abitazioni in locazione, regolarmente dichiarate nella DSU, spetta inoltre un'integrazione aggiuntiva per l’affitto pari al canone annuo risultante dal contratto, fino a un massimo di:

  • 3.640 euro annui (circa 303,33 euro mensili) per nuclei ordinari;
  • 1.950 euro annui (circa 162,50 euro mensili) per i nuclei con soli over 67 anni e/o persone con disabilità grave o non autosufficienti.

Durata

L’Assegno di Inclusione è concesso per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, al termine dei quali è possibile rinnovare il beneficio per ulteriori 12 mesi, a condizione che permangano i requisiti richiesti.

Tra il periodo iniziale e il rinnovo è obbligatoria una sospensione di un mese, durante il quale non viene erogato alcun importo. Lo stesso principio si applica anche tra successivi rinnovi. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo all’ultima mensilità percepita, utilizzando il medesimo modulo.

Modalità di erogazione

L’importo mensile dell’ADI viene accreditato su una Carta elettronica prepagata denominata Carta di Inclusione (o Carta ADI), emessa da Poste Italiane su circuito Mastercard, e gestita secondo regole specifiche di utilizzo.

La Carta ADI può essere utilizzata per:

  • acquisto di beni e servizi presso esercizi commerciali in Italia abilitati;
  • pagamento dell’affitto mediante bonifico SEPA o Postagiro presso gli uffici postali;
  • pagamento delle utenze domestiche, con possibilità di accedere alle agevolazioni previste per le famiglie svantaggiate;
  • prelievo di contante, entro un limite mensile di 100 euro moltiplicato per la scala di equivalenza ADI. Nel caso in cui la Carta venga assegnata individualmente a più componenti maggiorenni del nucleo familiare (es. genitori separati), tale limite si applica a ciascuna Carta ADI individuale.

L’utilizzo della Carta ADI è vietato per le seguenti categorie di beni e servizi:

  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi, pellicce, articoli di gioielleria e beni di lusso;
  • materiale pornografico e per adulti;
  • servizi finanziari, assicurativi e di trasferimento di denaro;
  • sigarette e prodotti da fumo, anche elettronici;
  • alcolici e fuochi d’artificio;
  • acquisti presso gallerie d’arte e club privati.

Inoltre, la Carta non può essere utilizzata all’estero, né per acquisti online o tramite vendita diretta (direct marketing).

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata:

  1. online, tramite il sito web dell’Inps, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS;
  2. presso i Patronati o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’Inps.

Per la corretta presentazione della domanda, è necessario:

  • un ISEE in corso di validità;
  • la DSU aggiornata che contenga l’indicazione dell’eventuale canone di locazione;
  • i dati anagrafici e la composizione del nucleo familiare;
  • le dichiarazioni relative a cittadinanza, residenza e status giuridico.

Scadenza dei primi 18 mesi: cosa succede e come si avvia il rinnovo

Come stabilito dal Decreto Lavoro e confermato dalla Legge di Bilancio 2025, la prestazione dell’Assegno di Inclusione ha una durata massima iniziale di 18 mesi; al termine di questo periodo il beneficio cessa automaticamente, salvo presentazione di una nuova domanda di rinnovo da parte dell’interessato che consente l’accesso ad ulteriori 12 mesi di prestazione, previa sospensione di un mese tra le due fasi.

I beneficiari che hanno percepito l’ADI da gennaio 2024 ricevono dunque, entro il mese di giugno 2025, l’ultima erogazione prevista; per riprendere a ricevere il beneficio, è necessario presentare una nuova domanda a partire dal mese di luglio 2025, data dalla quale decorre il periodo utile per il rinnovo.

Comunicazione dell’Inps: avviso tramite SMS

L’Inps ha predisposto un sistema di comunicazione diretta ai beneficiari per facilitare la gestione della scadenza delle 18 mensilità; gli interessati riceveranno dunque un messaggio SMS contenente una notifica dell’avvenuto esaurimento del ciclo iniziale di erogazione e le istruzioni per procedere con il rinnovo.

NOTA BENE: tale comunicazione ha finalità informative e non costituisce in sé una proroga automatica del beneficio: il rinnovo infatti deve essere attivato dal beneficiario tramite una nuova richiesta, anche nel caso in cui non vi siano state variazioni nelle condizioni del nucleo familiare.

Rinnovo semplificato per nuclei familiari invariati

Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella composizione rispetto a quanto dichiarato nella domanda originaria, è prevista una procedura di rinnovo semplificata che riduce notevolmente gli adempimenti amministrativi:

  • non è necessaria una nuova iscrizione al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa);
  • non è richiesta la sottoscrizione di un nuovo PAD (Patto di Attivazione Digitale) nucleo;
  • può essere utilizzato lo stesso modello di domanda, accessibile dal portale Inps o tramite patronati e CAF convenzionati.

In questi casi, la nuova domanda potrà essere presentata da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare, a partire dal mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità. Ad esempio, se l’ultima erogazione è avvenuta a giugno 2025, la domanda può essere inoltrata dal 1° luglio 2025.

Rinnovo con variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui, invece, il nucleo familiare abbia subito variazioni nella composizione, come ad esempio:

  • ingresso o uscita di uno o più componenti;
  • decesso di un componente;
  • nascita di un figlio;
  • separazione o modifica della convivenza;

è obbligatorio seguire la procedura ordinaria prevista per i nuovi richiedenti.

In questi casi, la domanda sarà infatti valutata ex novo dall’Inps, con l’attivazione di tutte le verifiche anagrafiche, reddituali e patrimoniali previste per l’accesso alla misura.

NOTA BENE: l’omessa dichiarazione delle variazioni o il mancato aggiornamento della DSU comportano sanzioni e decadenza dal beneficio, anche in fase di rinnovo.

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