Diniego di rimborso Iva in caso di documenti tardivi
Pubblicato il 14 settembre 2021
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E’ legittimo che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) venga respinta quando il soggetto passivo non residente non abbia presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto.
Questo, a prescindere dal fatto che i predetti documenti giustificativi siano stati allegati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso contro la decisione di rigetto del rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Inoltre, ai sensi del diritto comunitario, non costituisce “abuso di diritto” il fatto che il soggetto passivo richiedente il rimborso dell’imposta Iva non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti.
E’ questa l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia Ue - sentenza depositata il 9 settembre 2021, causa C-294/20 - rispetto alle disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari e ai principi del diritto dell’Unione, in particolare al principio di neutralità fiscale.
In particolare, è stata ritenuta in linea con la legislazione europea una normativa nazionale che preveda il diniego al rimborso Iva per i soggetti non residenti nei casi di tardiva presentazione della documentazione integrativa richiesta, giustificativa del relativo diritto.
Nel caso in esame, la Corte europea ha risposto a una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dall’Audiencia Nacional della Spagna (Corte centrale) nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti, da una parte, una società, con sede in Germania (ossia un soggetto passivo residente presso altro Stato Ue), e, dall’altra, l’Amministrazione tributaria spagnola, in merito al diniego di rimborso dell’Iva fatturata dalla medesima società.
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