Corte UE. Distacco: sanzioni ritoccabili dal giudice nazionale

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Corte UE. Distacco: sanzioni ritoccabili dal giudice nazionale

La Corte Ue, nella causa C‑205/20, ha pronunciato la sentenza in data 8 marzo 2022 avente ad oggetto l’applicazione della direttiva 2014/67 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La questione, relativa ad una controversia promossa da un giudice austriaco in merito ad una decisione di una società stabilita in Slovacchia di distaccare taluni dipendenti in Austria, coinvolge l’articolo 20 della Direttiva 2014/67 che recita: “Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive”.

Nello specifico ci si chiede se detto articolo, laddove esige che le sanzioni previste siano proporzionate, abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.

Infatti, il giudice austriaco si interroga sulla proporzionalità delle sanzioni a fronte di violazioni circa la documentazione salariale e ritiene che il legislatore austriaco non abbia correttamente trasposto il requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito dall’articolo 20 della direttiva 2014/67.

Distacco e sanzioni: rimodulazione ad opera del giudice nazionale

La Corte di giustizia europea concorda con quanto espresso dal giudice nazionale e afferma che il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto dall’articolo 20 della direttiva in parola deve ritenersi incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e applicato dalle autorità amministrative nonché dai giudici nazionali.

Quindi, se uno Stato membro va oltre il suo potere discrezionale e legifera adottando sanzioni sproporzionate in caso di violazione delle disposizioni nazionali prese in attuazione della direttiva sul distacco, l’interessato può invocare direttamente il requisito di proporzionalità delle sanzioni enunciato nel suddetto articolo 20.

Aggiunge la Corte nella sentenza dell’8 marzo 2022 che, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa nazionale, nella parte in cui si pone in contrasto con il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, ritoccando la sanzione affinché risulti di importo proporzionato.

E ciò, secondo i giudici comunitari, non contrasta con i principi di certezza del diritto, di legalità dei reati e delle pene e di irretroattività del diritto penale, in quanto la sanzione è comunque adottata in applicazione della normativa comunitaria.

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