Distacco transnazionale: nuova procedura e sanzioni
Pubblicato il 03 novembre 2021
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Dallo scorso 2 novembre è disponibile nel portale istituzionale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it) la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale".
La procedura recepisce le novità del Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce nuovi standard e regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni da parte dei prestatori di servizi in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Le diposizioni del decreto si applicano:
- alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni sua variazione successiva;
- alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Dopo la circolare n. 2 del 2021, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni sugli adempimenti a carico dei datori di lavoro e sul regime sanzionatorio applicabile, è stata pubblicata la nota prot. n. 1659 del 29 ottobre 2021 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova modulistica da utilizzare per la comunicazione dei distacchi transnazionali disciplinati dal D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 122/2020.
Comunicazione di distacco transnazionale: quadro normativo
La comunicazione di distacco transnazionale è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 136/2016 che ha recepito le disposizioni della Direttiva 2014/67/UE. Successivamente è intervenuto ad aggiornarla il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, di recepimento della Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018.
Attualmente le modalità operative di trasmissione della predetta comunicazione sono definite dal Decreto Ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021, che sostituisce e abroga il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016.
Comunicazione di distacco transnazionale: soggetti obbligati
Sono tenuti a trasmettere la comunicazione di distacco transnazionale i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia.
Sono oggetto di comunicazione preventiva anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia effettuate da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro, i “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE come aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021.
Comunicazione di distacco transnazionale: trasmissione
La comunicazione di distacco transnazionale può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco anche se la durata ed il luogo di lavoro sono diversi. Essa dovrà però contenere i seguenti elementi definiti "indispensabili":
a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
I tempi di trasmissione sono quelli previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016 e dal D.M. n. 170 del 2021.
Per utilità si ricorda che la comunicazione preventiva obbligatoria di distacco tramite il mod. “UNI_Distacco_UE” va trasmessa entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del primo periodo di distacco e che la notifica motivata per i distacchi di lunga durata è comunicata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco. |
In via transitoria, per i distacchi in essere al 2 novembre 2021, data di entrata in vigore del DM n. 170/2021, la notifica di lunga durata per i distacchi con durata eccedente i 12 mesi va comunicata con le nuove funzionalità entro 30 giorni dalla efficacia del D.M ed il periodo di 12 mesi si calcola convenzionalmente a far data dal 30 luglio 2020.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del D.M.
Comunicazione di distacco transnazionale: contenuti
La nota prot. n. 1659 del 29 ottobre 2021 illustra poi le novità della comunicazione preventiva di distacco, che si arricchisce delle seguenti informazioni:
- tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi (somministrazione/altro);
- generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
- dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi).
In particolare:
- nella Sezione 0 – Dati generali (campo obbligatorio) si deve indicare se oggetto della prestazione di servizi è una somministrazione di lavoro o altra prestazione di servizi. Questo perchè la comunicazione per il distacco a catena è obbligatoria esclusivamente per le agenzie di somministrazione (distaccante) aventi sede in uno Stato dell’Unione e pertanto, i campi utili alla formalizzazione del distacco a catena saranno accessibili solo ai distacchi per causa di somministrazione;
- nella Sezione 1 – Prestatore di servizi vanno indicati i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili, le sedi, il legale rappresentante, i referenti ex art. art. 10, comma 3 lett. b) e comma 4, D.Lgs. n. 136/2016 o referenti diversi per i quali è obbligatoria la compilazione disgiunta dei relativi campi);
- alla Sezione 6 – Impresa utilizzatrice si accede solo nel caso di distacco a catena, con l’obbligo di specificare i riferimenti dell’impresa straniera alla quale sono somministrati i lavoratori distaccati, per il successivo invio, per suo conto, all’impresa destinataria avente sede in Italia;
- nella Sezione 3 è censito il soggetto distaccatario avente sede in Italia nonchè i dati delle imprese che ospitano i lavoratori inviati in distacco, qualunque sia la tipologia di servizio oggetto della prestazione di servizi;
- nella Sezione 4 – Distacchi si devono indicare i dati generali sulla durata e sul luogo di svolgimento del distacco. In caso di più lavoratori distaccati per periodi non coincidenti, la data inizio e la data fine si riferiranno al periodo più ampio previsto. Il sistema qualifica automaticamente la comunicazione come una “notifica di lunga durata” se la durata è superiore al termine dei 12 mesi. Se la durata eccede i 18 mesi, il sistema evidenzierà che si tratta di un distacco che eccede i termini della “lunga durata”. All’interno della sezione “distacchi” sono profilati i singoli quadri di registrazione e identificazione dei lavoratori distaccati;
- nella sezione finale – Dati invio, è possibile attribuire la "marca temporale" della presentazione della comunicazione e stabilire la tipologia della comunicazione (preventiva, di variazione, di annullamento).
Sanzioni applicabili
L'INL e il Ministero del lavoro ricordano infine il quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione.
Violazione |
Sanzione amministrativa |
Riferimento normativo |
Mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione |
Sanzioni amministrative da 100 (1) a 500 euro, aumentate del 20% (art. 1, comma 445 lett. d) punto n. 1, della L. n. 145/2018) e quindi pari ad una somma da 180 a 600 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. |
Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016 |
(1) Il minimale di sanzione indicato nella nota prot. n. 1659 del 2021 (100 euro) non corrisponde al minimale indicato dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016, che riporta il valore di 150 euro.
La sanzione amministrativa irrogata non può in ogni caso superare € 150.000. Per le sanzioni è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004).
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