Corte d'appello di Brescia: per il giudice del fallimento la segnalazione è un dovere
                    Autore: Eleonora Pergolari
                
            Pubblicato il 21 ottobre 2009
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La Corte d'appello di Brescia, con un provvedimento emesso in questi giorni, ha riconosciuto al giudice del fallimento il potere-dovere di segnalazione al Pm dell'eventuale sussistenza delle condizioni per la richiesta di fallimento qualora, agli atti, emerga la situazione di insolvenza dell'imprenditore. 
Tale pronuncia si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalla Cassazione in materia – sentenza n. 4632 del 2009 – la quale, venuta meno, a seguito della riforma, la possibilità di dichiarazione d'ufficio del fallimento, aveva espressamente negato la possibilità, per il giudice del fallimento, di segnalare alla pubblica accusa l'eventuale insolvenza dell'imprenditore.
        Tale pronuncia si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalla Cassazione in materia – sentenza n. 4632 del 2009 – la quale, venuta meno, a seguito della riforma, la possibilità di dichiarazione d'ufficio del fallimento, aveva espressamente negato la possibilità, per il giudice del fallimento, di segnalare alla pubblica accusa l'eventuale insolvenza dell'imprenditore.
- Il Sole 24 Ore, p. 39 – Nei fallimenti spazio al giudice - Negri
 
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