Corsi di formazione online. Quale territorialità Iva

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Corsi di formazione online. Quale territorialità Iva

Vengono fornite precisazioni, sul trattamento Iva, ad una società che fornisce servizi in ambito formativo, informativo e telematico, inclusa l'erogazione di master e corsi di formazione tenuti in modalità virtuale/online. Viene specificato dall’istante che i corsi sono erogati online in modalità live (attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect) che consentono l'interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima. I docenti sono normalmente residenti/stabiliti in paesi dell'Ue ed extra e possono prestare il loro servizio presso il loro ufficio o la loro abitazione, nei diversi paesi Ue o extra-Ue, senza la necessità di recarsi presso un luogo fisico.

Anche i partecipanti possono essere sia consumatori finali che soggetti passivi, residenti in paesi UE ed extra-UE.

Si chiede, pertanto, di specificare l’Iva applicare alle prestazioni di formazione professionale suddette, di carattere interattivo e rese in modalità online a favore di soggetti passivi IVA (cioè B2B) e di soggetti privati (cioè B2C), in entrambi i casi non stabiliti nel territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 409 del 4 agosto 2022, osserva come, vista la modalità di prestazione dei corsi:

  • lo strumento elettronico sia solo un "mezzo" per accedere a tale servizio e che, pertanto, non sia un "servizio prestato tramite mezzi elettronici";
  • mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento degli stessi, sono da individuarsi tra i servizi educativi e, quindi, soggetti alle regole generali di territorialità previste dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), DPR. n. 633/1972.

Corsi online B2B

Pertanto, per i corsi online B2B, non essendovi accesso in luogo fisico ove si svolge la formazione, la territorialità Iva è nel Paese del committente, il quale dovrà assolvere l’imposta nel proprio Paese.

Corsi online B2C

Invece, quando le prestazioni siano rese B2C, la rilevanza territoriale dipende dal luogo in cui si svolge la formazione: rifacendosi sia alle linee guida approvate dal Comitato Iva nella riunione 118 del 19 aprile 2021, per i servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via internet sia all’articolo 54 della Direttiva Iva, paragrafo 1, in relazione alle trasmissioni in streaming, l’Agenzia ritiene che, per tali corsi, assuma rilevanza territoriale il luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio.

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