Correttivi al Codice del Terzo settore e all’Impresa sociale

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Correttivi al Codice del Terzo settore e all’Impresa sociale

In sede di Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 marzo 2018, sono stati approvati, in esame preliminare, due decreti legislativi che apportano integrazioni e correzioni alle disposizioni in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) e al Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Terzo settore

Il provvedimento tratta alcuni settori della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, come la revisione legale dei conti, le attività di interesse generale esercitabili dagli enti, l’acquisto della personalità giuridica, le agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda la revisione legale dei conti, il testo dispone l’obbligo di revisione legale dei conti solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni. E’ possibile affidare la revisione legale dei conti ad un organo di controllo interno, purchè in tale organo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Si prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello si avvalgano in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale.

Sul fronte delle agevolazioni fiscali, sono state fatte correzioni riguardanti la definizione della platea degli enti beneficiari degli sconti fiscali, anche con riferimento agli enti filantropici.

Impresa sociale

Gli interventi effettuati in materia di impresa sociale riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali.

In particolare, viene introdotto un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati dipendenti dell’impresa sociale. Imposti limiti più incisivi per l’impiego di volontari nelle imprese sociali: l’azione dei volontari stessi dovrà essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

In ambito fiscale, si prevede la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, nello stesso tempo, l’imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche con riferimento all’aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Al fine di allinearsi alla normativa sulle Startup innovative, si precisa che gli investimenti agevolabili devono avvenire dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2017, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 febbraio 2018 - Telefisco 2018. Codice del terzo settore: le risposte delle Entrate – G. Lupoi
  • eDotto.com – Edicola del 21 marzo 2018 - Faq MiSE su agevolazioni alle imprese sociali – Pichirallo

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