Coronavirus, stop ai licenziamenti fino al 16 maggio
Pubblicato il 02 aprile 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con il decreto "Cura Italia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo scorso, l'esecutivo ha inteso salvaguardare i livelli occupazionali dalle possibili ripercussioni economiche negative derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituendo ex lege un vero e proprio divieto di licenziamento per i sessanta giorni successivi dalla sua entrata in vigore. Invero, ai sensi dell'art. 46 del testo normativo, dall'entrata in vigore del provvedimento e per i sessanta giorni successivi:
-
è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n 223;
-
sono sospese le procedure pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
-
non è possibile recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed i licenziamenti collettivi
In ragione delle varie disposizioni varate dal Governo volte a limitare, di fatto, la mobilità delle persone ed a mantenere in attività le sole imprese ritenute essenziali per il Paese, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'esecutivo ha inteso salvaguardare i livelli occupazionali da un possibile ricorso ad una molteplicità di recessi datoriali sorretti da giustificato motivo oggettivo.
Ai sensi dell'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello comminato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento" dell'attività stessa. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, ricadono in tale fattispecie i licenziamenti sorretti da motivazioni mosse da motivi meramente contabili, relativi alle risoluzioni contrattuali utili a riallineare i costi dell'impresa con la rispondente riduzione di attività, ovvero di opportunità, intesi quelli sostenuti dalla necessità di diverse qualità professionali, dal maggior profitto dell'impresa o da riorganizzazioni aziendali e ristrutturazioni dei processi operativi.
Diversamente, i licenziamenti collettivi, faccia della stessa medaglia, si differenziano, sostanzialmente, dai precedenti per gli elementi numerici e temporali (imprese con più di quindici dipendenti che intendono effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni).
In particolare, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, congela, per un periodo di sessanta giorni, le procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto, tipiche dei procedimenti di licenziamento collettivo. Un atteggiamento cautelativo potrebbe essere quello di verbalizzare, unitamente alle OO.SS., la sospensione dei termini di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, ancorché non prescritta dalla norma, ma, certamente, di miglior favore ai prestatori di lavoro e, in quanto tale, di dubbia censura dall'autorità giudiziaria.
In tal ambito, la misura ha effetti:
-
sull'art. 4, Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo alle imprese che, al termine del periodo di cassa integrazione salariale straordinaria, non riescono ad assicurare i livelli occupazionali precedenti;
-
sull'art. 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo alle imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione dell'attività, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni.
La discrasia tra rubrica e contenuto
Nell'analisi della disposizione in commento, risalta la difformità tra la rubricazione dell'art. 46 ed il suo contenuto. Invero, il predetto articolo, rubricato "Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", appare assolutamente discostato dal contenuto della norma che, non riguardando i termini decadenziali di un presunto licenziamento illegittimo, prevede, a parere di chi scrive, una nullità ex art. 1418, Cod. Civ., con conseguente beneficio delle tutele di cui all'art. 18, Legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero di quelle previste dall'art. 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge".
Ebbene, ciò assunto, difficilmente la vox iuris potrebbe essere ricondotta ad un'interpretazione diversa, rimanendo impugnabili, nei consueti termini, gli atti di recesso a volontà datoriale.
Licenziamenti individuali, quali restano esclusi?
L'ultimo periodo dell'art. 46 preclude, per un periodo di sessanta giorni dall'entrata in vigore, la possibilità di ricorrere ai licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
In tale contesto, restano esclusi dal dettato normativo:
-
il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, in considerazione della loro natura ontologicamente disciplinare;
-
i licenziamenti per superamento del periodo di comporto ex art. 2110, Cod. Civ., quale superamento dell'arco temporale idoneo ad assicurare il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
-
i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia ovvero per l'accesso alla c.d. "quota 100";
-
i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova (art. 2096, Cod. Civ.);
-
il recesso al termine del periodo formativo nei contratti di apprendistato professionalizzante;
-
i licenziamenti del personale domestico, c.d. "ad nutum".
Altresì, l'espresso riferimento all'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, esclude dal "blocco" la categoria dei dirigenti.
Motivo di licenziamento |
Blocco sino al 16/05/2020 |
Licenziamento per riorganizzazione aziendale |
Si |
Licenziamento per soppressione del posto di lavoro |
Si |
Licenziamento per esternalizzazione dell'attività |
Si |
Licenziamento per motivi economici o riduzione del personale |
Si |
Licenziamento per cambio appalto |
No |
Licenziamento per fine cantiere o chiusura cantiere |
Si |
Licenziamento per giusta causa |
No |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
No |
Recesso al termine del periodo formativo nei contratti di apprendistato professionalizzante |
No |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto |
No |
Licenziamento per inidoneità alla mansione |
Si |
Licenziamento per raggiunti limiti massimi di età (pensione di vecchiaia) |
No |
Licenziamento per accesso alla "quota 100" |
No |
Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova |
No |
Licenziamento "giustificato" del personale dirigenziale |
No |
Licenziamento del personale domestico |
No |
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: