Coronavirus. Giudizi tributari, sospesi i procedimenti pendenti
Pubblicato il 10 marzo 2020
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Il nuovo DL n. 11/2020 contenente misure straordinarie ed urgenti connesse allo svolgimento dell’attività giudiziaria in relazione all’emergenza COVID-19 dispone anche la sospensione delle udienze tributarie.
Nel dettaglio, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, su differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini, in quanto compatibili, si applichino ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie.
Pertanto, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo 2020:
- sono rinviate d’ufficio le udienze dei procedimenti tributari;
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti alla data del 9 marzo 2020.
Qualora, poi, il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso verrà differito alla fine di detto periodo.
Processi tributari. Impugnazioni non sospese
Dalla lettura della norma e considerato il rinvio dalla stessa operato, si desume che la sospensione dei termini riguardi solo quelli relativi a procedimenti pendenti al 9 marzo presso gli uffici giudiziari.
Sorge, a questo punto, la necessità di chiarimenti per quanto riguarda i termini per ricorrere contro gli atti tributari (accertamenti, cartelle, irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione etc) nonché le scadenze per impugnare in appello o in cassazione o per costituirsi in giudizio a seguito di tentativo di mediazione.
Per questi, allo stato, sembrerebbe non operare alcuna proroga.
- edotto.com – Punto & Lex del 9 marzo 2020 - Coronavirus. Rinvio d’ufficio e sospensione dei termini in tutti gli Uffici – Pergolari
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