Coronavirus. Giustizia Tributaria nella Fase 2

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Coronavirus. Giustizia Tributaria nella Fase 2

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha diffuso ieri, sul proprio sito istituzionale, il testo coordinato delle linee guida relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze da utilizzare durante il periodo di emergenza Coronavirus.

Le indicazioni erano state originariamente assunte con deliberazione del 15 aprile 2020 per essere poi integrate con successiva delibera dell’11 maggio 2020.

Trattazione ordinaria e camere di consiglio da remoto

Fino all’11 maggio, è stato promosso lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti e indifferibili.

Ora, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (cosiddetta “Fase 2”), il CPGT raccomanda ai dirigenti delle CTR e CTP di favorire che si proceda con le udienze da remoto anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

In dette ipotesi, l’udienza dovrà comunque avvenire con la presenza del giudice nell'Ufficio giudiziario e mediante modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; a tal fine, dovranno essere utilizzati gli applicativi messi a diposizione dal MEF, per come indicati in un decreto in corso di emanazione.

Si raccomanda, altresì, che anche le camere di consiglioquale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali”, si svolgano da remoto, ferma restando la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la loro visibilità da parte di terzi.

Favorita la trattazione scritta dei ricorsi

Tra le altre indicazioni, si invita a favorire la trattazione dei ricorsi per i quali non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei procedimenti ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie.

In questi casi, si raccomanda di valutare la modalità della trattazione scritta sia per le udienze camerali che non richiedono la presenza dei difensori e delle parti, sia per quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali vi sia stata espressa rinuncia da parte dei difensori.

Processo rinviato se non si rinuncia alla pubblica udienza

Da valutare, infine, il rinvio della causa a data successiva al 31 luglio 2020 se le esigenze di tutela della salute dei Giudici e del personale amministrativo non consentano la loro presenza nell’aula di udienza e non intervenga una rinuncia espressa alla richiesta di pubblica udienza, ovvero qualora una delle parti chieda, anche successivamente alla ricezione dell’avviso di trattazione, un'audizione personale.

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