Cooperative. Prova indiretta del rapporto associativo
Pubblicato il 20 ottobre 2020
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La Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una cooperativa a responsabilità limitata contro la decisione con cui, in sede di merito, era stato dichiarato illegittimo il licenziamento che la stessa aveva comminato a un proprio socio-lavoratore per superamento del periodo di comporto fissato dal regolamento sociale.
Prova del rapporto associativo per valutare il superamento del periodo di comporto
I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che la cooperativa non avesse provato la sussistenza del rapporto associativo tra le parti e che, di conseguenza, fosse applicabile il CCNL di categoria che prevedeva un numero di giorni superiore a quello sancito nel menzionato regolamento.
In particolare, a fronte della contestazione del rapporto sollevata dal lavoratore, era stata considerata insufficiente la documentazione depositata in atti dalla società, ossia la domanda di adesione dell’interessato, la lettera di accoglimento e il libro dei soci.
Ammissione a socio di Coop: rilevanza probatoria della trascrizione
Con ordinanza n. 22794 del 20 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha accolto le doglianze della ricorrente, evidenziando l’errore giuridico commesso dal giudice di merito nel ritenere che la prova dell’esistenza della delibera di ammissione a socio non potesse essere data se non con il deposito del verbale che la conteneva.
Dalla decisione, infatti, sembrava emergere come un dato di fatto non contestato che la documentazione prodotta dalla cooperativa fornisse la prova indiretta sia dell’esistenza della delibera sia del suo contenuto, fonti di prova che la Corte d’appello aveva invece ritenuto giuridicamente irrilevanti sulla pretesa della necessaria produzione del verbale in oggetto.
Gli Ermellini, sul punto, hanno sì ricordato come la qualità di socio di una cooperativa venga acquisita con la delibera di ammissione da parte degli amministratori, che ha natura di fatto costitutivo.
Detta delibera, tuttavia, va poi trascritta nel libro delle deliberazioni di consiglio e nel libro soci e in detto contesto, la trascrizione costituisce l’aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali, dell’unico fatto costitutivo da individuarsi nella delibera del CdA.
Sul piano probatorio, quindi, nel caso in cui vi sia discrepanza tra il fatto costitutivo e l’aspetto documentale e riproduttivo dello stesso, il primo – si legge nella decisione – “assume rilievo essenziale ma, in difetto di contestazioni circa l’esattezza della riproduzione documentale, la prova della qualità di socio può essere data o con i dati annotati nel relativo libro soci o con altro fattore di prova equivalente, individuandosi l’equivalente valore probatorio nella dimostrazione del fatto costitutivo e, cioè, della delibera del Consiglio”.
Ne deriva che l’esistenza o l’inesistenza della trascrizione della delibera di ammissione a socio da parte degli amministratori della cooperativa, ha carattere probatorio di un precedente fatto costitutivo e – si legge nella decisione – “se costituisce necessariamente l’unico mezzo probatorio ammesso, la relativa trascrizione ben può assurgere a prova indiretta della ammissione nella compagine sociale”.
Per tali motivi la decisione è stata cassata ed è stato disposto il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame di merito.
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