Cooperativa in crisi, minimale contributivo inderogabile

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Cooperativa in crisi, minimale contributivo inderogabile

A nulla rileva lo stato di crisi della società cooperativa che ha deciso di portare la retribuzione dei soci sotto il minimale previsto dal contratto collettivo applicato: in tali casi, infatti, deve comunque essere rispettato il cd. minimale contributivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15172 del 4 giugno 2019.

Verbale di accertamento INPS in caso di violazione del minimale contributivo

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, una società cooperativa deliberava lo stato di crisi aziendale per la durata di cinque anni, che comportava l’erogazione ai soci - per ogni ora lavorata - di una retribuzione convenzionale oraria e le maggiorazioni per il lavoro straordinario e la trasferta, inferiori ai minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria.

In un verbale di accertamento, l’INPS contestava alla società di non aver rispettato il cd. minimale contributivo, rilevando di conseguenza un debito contributivo. La società si opponeva e ricorreva per vie legali.

La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, stabiliva che la contribuzione previdenziale dovesse essere proporzionalmente ridotta in funzione della minore retribuzione erogata ai soci.

L’INPS impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Non è possibile derogare ai contributi minimi

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS. Gli ermellini ricordano che l’art. 3, co. 1 della L. n. 142/2001, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Lo stesso art. 6 della menzionata legge, prevede che il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo. In caso di violazione di tale disposizione, la clausola è nulla. Tuttavia, la recente giurisprudenza ha ammesso la legittima incidenza in pejus sul trattamento economico minimo, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, nonché uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

Secondo la Cassazione, dunque, occorre individuare le ricadute sul piano previdenziale della riduzione della retribuzione prevista dal piano di crisi aziendale della cooperativa, e valutare se la società debba adempiere ai propri obblighi contributivi mediante il computo sulla base dell'importo versato, o debba comunque rispettare il minimale contributivo.

L’evoluzione normativa – affermano i giudici di legittimità - ha nel tempo stabilito che il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389/89), è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali. Ciò vale sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario sia nel caso di prestazione a orario ridotto.

In definitiva, anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, e non ai minori importi concretamente erogati.

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