Coop, assunzioni agevolate

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Il ministero del Lavoro – nota protocollo n. 6583 di ieri – precisa, tra l’altro, che le coop hanno titolo a fruire degli incentivi previsti per le assunzioni agevolate con riferimento ai soci che stipulano rapporti di lavoro di natura subordinata. Lo sconto contributivo va determinato sull’importo dei contributi dovuti, cioè su quelli che si sarebbero versati in assenza di beneficio, tenendo anche conto eventualmente delle retribuzioni convenzionali. Questi in sintesi sono stati i chiarimenti forniti dal Ministero, in risposta ad un’istanza di interpello avanzata dalla Legacoop Lazio. Sempre in merito ai benefici, il ministero del Lavoro spiega, inoltre, che per la generalità dei datori di lavoro si applica una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, per un periodo pari a 36 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Alle imprese operanti nel Mezzogiorno e a quelle artigiane si applica, invece, l’esenzione totale dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, per uno stesso periodo di 36 mesi. Infine, il Ministero ricorda che secondo l’Inps (circolare 121/93) le agevolazioni contributive suddette trovano applicazione anche in caso di assunzione del lavoratore a tempo parziale. La condizione per fruire delle agevolazioni è lo status di lavoratore che deve essere comprovato dal centro per l’impiego. Si tratta, infatti, di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da non meno di 24 mesi, oppure lavoratori che versano in stato di disoccupazione da uguale periodo. 

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Coop, assunzioni agevolate – Cirioli

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