Controversie fiscali in Ue. Approvato il Decreto attuativo

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Controversie fiscali in Ue. Approvato il Decreto attuativo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri 9 maggio, ha approvato in via definitiva il testo di un decreto legislativo in tema di risoluzione delle liti fiscali in ambito europeo per quanto riguarda la doppia imposizione.

Il decreto reca attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi per risolvere le controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Le relative disposizioni istituiscono un meccanismo vincolante e obbligatorio di definizione delle controversie tra Stati membri derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione.

Procedura amichevole combinata con fase arbitrale

Si prevede – secondo quanto si legge nel comunicato stampa di fine seduta - una “procedura amichevole” in combinazione con una fase arbitrale, con scadenza definita, e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

L’obiettivo è quello di rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, creando un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera nonché riducendo costi di conformità e oneri amministrativi.

Il contribuente potrà dunque avvalersi di una fase arbitrale che verrebbe avviata nelle ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo tra le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati: in questo modo, verrebbero garantiti tempi certi per l’interpretazione e l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione

Si rammenta che per la definizione delle controversie tra Stati membri che emergono dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale, la direttiva 2017/1852 prevede un meccanismo suddiviso in tre fasi:

  • reclamo: i soggetti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo relativo a una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati chiedendone la risoluzione;
  • procedura amichevole: si attiva quando le autorità competenti degli Stati membri interessati accettano un reclamo, adoperandosi per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro due anni, a partire dall'ultima notifica di una decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione del reclamo;
  • procedura di risoluzione della controversia: si attiva su richiesta presentata dal contribuente alle autorità competenti degli Stati membri interessati e prevede l'istituzione di una commissione consultiva nei casi in cui il reclamo presentato è stato rigettato non dalla totalità delle autorità competenti o se le autorità competenti degli Stati membri interessati avevano accolto il reclamo ma non erano riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa.
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