Notifiche degli atti a mezzo PEC
Pubblicato il 05 luglio 2017
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Dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate/Agente della riscossione può utilizzare l’indirizzo PEC per la notifica degli atti anche nei confronti dei soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Indice INI – PEC.
A tal fine, detti soggetti possono comunicare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, l’indirizzo PEC presso il quale intendono ricevere i predetti atti.
Normativa |
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017 D.P.R. n. 600/73 (art. 60, comma 7) D.P.R. n. 602/73 (Art. 26, comma 2) D.L. n. 193/2016 (Art. 7-quater, commi da 6 a 13) Provvedimenti Agenzia Entrate del 3 marzo 2017 e 28 giugno 2017 |
La notifica tramite PEC |
Con il D.L. n. 193/2016, l’utilizzo della PEC è stato esteso ai fini della notifica della generalità degli atti connessi all'attività di verifica e di controllo dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
L’art. 4-ter, D.L. n. 193/2016 ha, inoltre, introdotto specifiche disposizioni per la notifica a mezzo PEC degli atti/comunicazioni relativi alle accise.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge vanno notificati ai contribuenti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
Si applica - per gli avvisi e gli altri atti che per legge che devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 - la disciplina vigente fino al 3.12.2016.
La facoltà di utilizzo della PEC viene estesa anche all’Agente della riscossione, ai fini della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
La normativa riguarda pure i soggetti che non sono obbligati a disporre della PEC, qualora facoltativamente richiedano l’invio degli atti all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari.
Ricorda La notifica tramite PEC è in grado di fornire la prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e del momento in cui questa avviene. |
Soggetti obbligati alla PEC |
Sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata le:
Nota bene Le imprese di nuova costituzione non possono perfezionare l’iscrizione al Registro delle Imprese in assenza di PEC, con sospensione del procedimento di iscrizione per 45 giorni al fine di consentire l’eventuale integrazione.
Gli indirizzi PEC forniti dai professionisti agli Ordini di appartenenza e quelli delle imprese, alimentano l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il MISE. L’obbligo della PEC non riguarda i seguenti soggetti:
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Notifica degli atti |
Il nuovo comma 7 dell’art. 60, DPR n. 600/73, prevede la facoltà, da parte dell’Ufficio, di notificare a mezzo PEC gli avvisi ed altri atti che per legge devono essere notificati nei confronti di:
La notifica è effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice INI–PEC.
Se la casella PEC tramite la quale l’Ufficio procede alla notifica dovesse risultare satura, lo stesso dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Nel caso in cui, anche a seguito di tale tentativo, la casella risulti ancora satura ovvero l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido/attivo, la notifica è eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni.
Osserva L’Ufficio informa il destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata.
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La fruizione del bonus |
La notifica a mezzo PEC può essere effettuata anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC da inserire nell’INI–PEC che ne abbiano fatto espressa richiesta. In tal caso, la notifica è effettuata all’indirizzo PEC:
− difensore abilitato all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro); − coniuge; − parente o affine entro il quarto grado, specificatamente incaricato a ricevere le notifiche per conto dell’interessato. |
Notifica cartelle di pagamento |
Per effetto del D.L. n. 193/2016, nell’art. 26, DPR n. 602/73, sono state modificate anche le disposizioni in materia di notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo, relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
L’Agente della riscossione può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30.6.2017 da parte delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa/ professionale, salvo i casi di:
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Comunicazione indirizzo PEC |
I soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC da inserire nell’elenco INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei predetti atti.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato un specifico modello utilizzabile e con il Provvedimento del 28 giugno 2017 ha stabilito che “i dati relativi all’indirizzo … PEC … possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia"; in particolare, possono essere comunicate le informazioni relative a:
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Validazione dell’indirizzo |
A seguito della presentazione della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica in esame perde efficacia:
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