Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU
Pubblicato il 20 settembre 2024
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E' legittimo l'obbligo della doppia iscrizione contributiva per i ruoli di responsabile e dipendente all'interno della stessa società. Le misure normative adottate dall’Italia sono adeguate per garantire la stabilità del sistema previdenziale.
Doppia contribuzione previdenziale: questione rimessa alla CEDU
Nella sentenza Morelli contro Italia (ricorso n. 23984/19), depositata il 19 settembre 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è pronunciata su un caso avente ad oggetto l'obbligo, per i lavoratori autonomi che sono dirigenti commerciali di società, di iscriversi a due distinti regimi previdenziali INPS.
Il caso esaminato
Nella vicenda esaminata, un cittadino italiano, amministratore unico e unico dipendente di una società, si era iscritto alla gestione separata dell'INPS, come richiesto dalla Legge n. 335/1995. Tuttavia, l'INPS gli aveva successivamente richiesto anche l'iscrizione alla gestione dei commercianti e il pagamento di contributi retroattivi.
Il ricorrente aveva contestato l’obbligo di versare contributi a due diverse gestioni previdenziali, sostenendo che la normativa precedente, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 3240/2010), richiedeva l'iscrizione solo a una gestione.
Norma di interpretazione autentica
Andava considerato, tuttavia, che il Decreto Legge n. 78/2010 aveva introdotto una norma di interpretazione autentica, chiarendo che l’obbligo di doppia iscrizione era corretto.
La giurisprudenza italiana
Prima del ricorso alla CEDU, i tribunali italiani nei tre gradi di giudizio avevano già ritenuto legittima la normativa in esame, decidendo che non fosse necessario un rinvio alla Corte Costituzionale.
La giurisprudenza successiva si era quindi adeguata alla chiarificazione normativa, sostenendo che la norma del 2010 aveva solo chiarito l'interpretazione di una disposizione già esistente ed era giustificata da motivi di interesse generale.
La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo
La CEDU ha respinto il ricorso dell'amministratore, confermando la legittimità dell’obbligo di contribuzione contemporanea in due gestioni previdenziali.
Intervento legislativo del 2010 giustificato
Per la Corte, l’intervento legislativo del 2010 era da considerare appropriato, tempestivo e giustificato dalla necessità di garantire la stabilità finanziaria dello Stato e di ripristinare la certezza del diritto, soprattutto in risposta alla sentenza della Cassazione n. 3240/2010 che aveva sollevato dubbi sull’obbligo medesimo.
Andava escluso, in tale contesto, che la normativa esaminata avesse pregiudicato l'equità del processo, così come lamentato dal ricorrente, e il diritto al pacifico godimento dei beni.
L'obbligo di iscrizione a entrambi i regimi previdenziali, infatti, mirava a evitare un impatto finanziario significativo sul sistema previdenziale italiano e a risolvere una giurisprudenza contrastante.
Lo scopo perseguito era di mantenere la coerenza e la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, evitando conflitti giurisprudenziali e assicurando una corretta applicazione delle leggi previdenziali.
Tale intervento legislativo, inoltre, era prevedibile e non violava le aspettative legittime del ricorrente, poiché la normativa consolidava una prassi amministrativa esistente.
La normativa del 2010, del resto, non imponeva un onere sproporzionato al ricorrente, dato il contesto del sistema di previdenza sociale.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un cittadino italiano, amministratore unico e unico dipendente di una società, si era iscritto alla gestione separata dell'INPS. Successivamente, l'INPS ha richiesto anche l'iscrizione alla gestione dei commercianti e il pagamento di contributi retroattivi. Il ricorrente ha contestato l’obbligo di doppia iscrizione, richiamandosi a una precedente sentenza della Corte di Cassazione che indicava la necessità di iscriversi a un solo regime. |
Questione Dibattuta | La questione principale era se l'obbligo di iscrizione a due gestioni previdenziali (gestione separata e gestione commerciale) fosse legittimo, in particolare alla luce del Decreto Legge 78/2010, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica che imponeva la doppia iscrizione, in contrasto con una precedente interpretazione giurisprudenziale. |
Soluzione della CEDU | La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’obbligo di doppia iscrizione. Ha ritenuto l'intervento legislativo appropriato e tempestivo per ripristinare la certezza del diritto e garantire la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, considerandolo giustificato da motivi di interesse generale e non lesivo dei diritti del ricorrente. |
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