Contribuzione figurativa Inps anche al personale delle scuole parificate

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Il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’Inpdap per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all’Inps per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

Nonostante ciò, il rapporto di lavoro posto in essere dal personale dipendente con tali istituti scolastici, pur presentando un carattere “ibrido” dal punto di vista contributivo ed assicurativo, giuridicamente conserva la natura di contratto di lavoro privato.

A seguito di tale specificazione, il Ministero del lavoro – con interpello n. 17 del 5 aprile 2011 – ribadisce che le indennità economiche per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, ex art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 (assistenza ai disabili), vengono erogate dall’Inps, in quanto le suddette indennità economiche costituiscono prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo.

Ciò a conferma anche di quanto riportato con messaggio n. 17889/2010, in cui si legge che l’Ente nazionale previdenziale ha deciso di provvedere integralmente all’erogazione dell’indennità “nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dall’Ente pensionistico di appartenenza”.
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