Contributo unificato su impugnazione a stato passivo, come si determina?
Pubblicato il 09 novembre 2023
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Nei procedimenti di opposizione allo stato passivo e, in generale, per le impugnative del decreto di esecutività dello stato passivo di cui agli artt. 206, 207 del Codice della crisi d'impresa (D. Lgs. n. 14/2019) il contributo unificato deve essere determinato in base al criterio del valore della domanda proposta.
Si deve fare riferimento, quindi, agli scaglioni previsti dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115/2002, con l’applicazione della maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dal medesimo art. 13, comma 1-bis.
Questo, in ogni caso, fatte salve le norme speciali di esenzione per particolari materie e procedimenti.
Va applicato, in altri termini, il criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni fissati dal TU delle spese di giustizia.
E' questa la risposta data dal ministero della Giustizia con provvedimento del 24 ottobre 2023, in riscontro ad alcuni quesiti ad essa pervenuti tramite il canale "Filo diretto", per quanto concerne la determinazione del contributo unificato nei predetti giudizi di opposizione.
Sono state segnalate, nei quesiti, prassi disomogenee, risultando applicato, in alcuni casi, il pagamento del contributo unificato determinato in misura “fissa” e, in altri, il criterio per valore, secondo gli scaglioni fissati dal TU delle spese di giustizia.
Giustizia: da applicare il criterio del valore della domanda
Ebbene, secondo il ministero, nei giudizi impugnatori introdotti ai sensi dell’art. 206 CCII non può aversi riguardo al contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali.
Occorre fare riferimento, invero, al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, del citato TU, con l’applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni dall’art. 13, comma 1-bis del DPR.
Il tutto, "fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate, dal Testo Unico spese di giustizia, per particolari materie e procedimenti".
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