Contributo straordinario contro il caro bollette e di solidarietà, chiarimenti Assonime
Pubblicato il 31 marzo 2023
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La circolare n. 8 del 30 marzo 2023 di Assonime analizza la disciplina dei due prelievi straordinari introdotti a carico delle imprese del settore energetico rispettivamente per l’esercizio 2022 e per l’esercizio 2023.
Si tratta del contributo straordinario contro il caro bollette disciplinato dall’articolo 37 del Dl n. 21/2022 (decreto Ucraina) che è stato rivisto dalla Legge di bilancio 2023, la quale ha poi introdotto anche un ulteriore prelievo di solidarietà, sempre a carico delle imprese che hanno ottenuto degli extraprofitti, per l'anno 2023.
Ldb 2023: contributo straordinario contro il caro bollette 2022 e contributo straordinario di solidarietà 2023
I commi 120 e 121 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) hanno apportato significative modifiche alla disciplina del Contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del Dl n. 21/2022.
Nello specifico:
- il comma 120 interviene, con la modifica di cui alla lettera a), sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e, con le modifiche di cui alle lettere b) e c), sulle previsioni riguardanti la determinazione della sua base imponibile;
- Il comma 121, invece, stabilisce le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato, per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.
Ulteriori chiarimenti su tale contributo straordinario sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 23 febbraio 2023.
La circolare specifica che, il soggetto che, per effetto delle modifiche intervenute, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023.
ATTENZIONE: Pertanto, entro oggi, i soggetti tenuti al versamento dell’eccedenza rispetto a quanto già versato nel 2022, devono provvedere al relativo pagamento.
La Legge di bilancio 2023 ha, poi, introdotto anche un altro prelievo sempre a carico delle imprese del settore energetico proprio per l’esercizio 2023. Si tratta di un prelievo temporaneo per l’anno in corso denominato “contributo di solidarietà temporaneo”, istituito con l’art. 1, commi da 115 a 119, della citata Legge n.197 del 2022.
Tale contributo deve essere applicato contestualmente alle normali imposte riscosse sulle imprese interessate e si tratta di una misura temporanea e straordinaria per l’anno 2023 non annoverabile nell’alveo delle imposte sui redditi. Il prelievo, infatti, non si applica sul reddito prodotto nell’anno 2022, ma sugli “utili eccedenti” che emergono dal confronto con i periodi precedenti.
NOTA BENE: Entrambi i contributi sono stati introdotti al fine solidaristico di reperire le risorse necessarie a finanziare le misure adottate dal Governo, a favore di famiglie e imprese, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe dei prodotti energetici.
Tenuto conto delle criticità di ordine sia sistematico che applicativo, scaturenti dall’applicazione pratica dei suddetti prelievi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le circolari nn. 22/E e 25/E del 2022 e, da ultimo, la recente circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 per fare chiarezza sulla relativa disciplina.
Alla luce di tutto ciò, anche Assonime con la circolare n. 8/2023 ha affrontato sia il contributo straordinario contro il caro bollette, sia il contributo di solidarietà per il 2023.
Assonime, Contributo straordinario contro il caro bollette: ambito soggettivo
Assonime nel soffermarsi sull’ambito soggettivo di applicazione della disciplina emergenziale, parte dalla ratio della norma sottolineando come l’intento del legislatore è quello di colpire i sovraprofitti congiunturali, cioè i profitti derivanti da un anomalo andamento dei prezzi dei prodotti energetici, circoscrivendo i sovraprofitti congiunturali alle sole imprese che vendono i beni e non a quelle che effettuano, ad esempio attività di produzione per conto terzi, i cui ricavi sono costituiti dai meri corrispettivi delle lavorazioni.
In tal modo, si esclude dalle attività obbligate al versamento del contributo contro il caro bollette le attività delle raffinerie, nonché le prestazioni sulla base di contratti di tolling.
Assonime, contributo di solidarietà temporaneo 2023
Riguardo al contributo di solidarietà temporaneo 2023, di cui alla legge di Bilancio 2023, previsto dall’Unione Europea a sostegno di famiglie e imprese pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi dell’energia, per garantire condizioni di parità in tutta l’Unione, Assonime parte dall’analizzare i principali soggetti titolari delle attività (svolte non solo in via principale) tenute al suo pagamento.
Si tratta, in particolare, di commercianti al dettaglio di carburante per autotrazione, commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e di combustibili per riscaldamento, commercianti e produttori di gas ed energia elettrica, produttori e/o distributori e/o commercianti di prodotti petroliferi, raffinerie di petrolio.
NOTA BENE: Come precisato dalla circolare n. 4/E/2023, Assonime ribadisce che il prelievo si applica ai soli soggetti passivi Ires di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir, comprese le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale ai sensi degli artt. 115, 116 e 117 e segg. del Tuir; mentre sono esclusi dal prelievo gli enti non commerciali.
Il contributo straordinario è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che anche in via residuale e non solo come attività principale esercitano una o più delle attività riconducibili ai seguenti codici Ateco:
· 06.20.00 estrazione di gas naturale;
· 19.20.10 raffinerie petrolio;
· 19.20.20 preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
· 19.20.30 miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento;
· 19.20.90 fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
· 35.11.00 produzione di energia elettrica;
· 35.14.00 commercio di energia elettrica;
· 35.21.00 produzione di gas;
· 35.23.00 commercio di gas distribuito mediante condotte;
· 46.71.00 commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e combustibili da riscaldamento;
· 47.30.00 commercio al dettaglio di fuel per autotrazione.
ATTENZIONE: I suddetti soggetti sono obbligati al pagamento se nel periodo d'imposta 2022 (per quelli con esercizio coincidente con l'anno solare) l'ammontare dei ricavi è pari ad almeno il 75% dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi legati allo svolgimento delle suddette attività nel campo dell'energia.
Per la determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà per il 2023 non si prendono più in considerazione i dati delle liquidazioni periodiche Iva, ma viene considerata la quota parte del reddito determinato ai fini Ires per il 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi Ires conseguiti nei 4 esercizi precedenti (2018/21).
NOTA BENE: La base imponibile così determinata verrà assoggettata a tassazione con l'aliquota del 50%.
ATTENZIONE: Il termine ultimo per il pagamento è il 30 giugno 2023 qualora le imprese abbiano approvato il bilancio entro il mese di maggio 2023; ci sarà tempo, invece, fino al 31 luglio 2023 nel caso in cui l'approvazione avvenga nel corso del mese di giugno 2023. Per quanto riguarda accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le norme in materia di imposte sui redditi.
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