Contributo di solidarietà per imprese del settore energetico: chiarimenti

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Contributo di solidarietà per imprese del settore energetico: chiarimenti

Il nuovo contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 23 febbraio 2023.

Tale contributo di solidarietà straordinario, come prelievo temporaneo per l’anno 2023, è stato previsto dalla legge di bilancio 2023. Il tributo è rivolto ai soggetti che esercitano in Italia, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione di tali beni o di introduzione in Italia degli stessi, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.

La circolare 4/2023 fa presente che la misura corrisponde al contributo temporaneo istituito dalla Ue con il regolamento UE 2022/1854 la cui finalità è di “attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l’Unione”. Nello specifico, si tratta di uno strumento che genera entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi dell’energia, garantendo condizioni di parità in tutta l’Unione.

La legge n. 197/2022 ha disciplinato l’ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile, l’ammontare di contributo dovuto, le modalità di versamento e il rapporto con le altre imposte.

Nella circolare si tratta anche delle modifiche al contributo straordinario ex articolo 37 del decreto Ucraina.

Contributo di solidarietà 2023: i soggetti interessati

Il tributo in parola grava sui soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

- produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;

- rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;

- produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

- introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La circolare elenca, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO relativi alle imprese sopra citate

NOTA BENE: Viene affermato che il nuovo tributo si applica esclusivamente ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di società estere) di cui all’articolo 73, lettere a), b), e d), del Tuir. Sono da intendersi comprese le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale.

Sono esclusi, dunque gli enti non commerciali e:

  • quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti,
  • le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione).

I soggetti tenuti all’onere devono, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), aver conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.

Contributo di solidarietà 2023: base imponibile

Circa la base imponibile, ai sensi dell’art. 1, comma 116 della L. 197/2022, il contributo di solidarietà si applica sull’ammontare della quota del reddito complessivo ai fini IRES relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Dunque, chiarisce la circolare 4/2023 delle Entrate, il reddito rilevante ai fini del calcolo dell’eccedenza è, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, quello determinato in base al Tuir, senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.

Più in particolare, occorre fare riferimento all’importo del rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati “REDDITI SC”, tranne per quanto riguarda le società aderenti al regime di trasparenza fiscale.

ATTENZIONE: Ogni soggetto tenuto al contributo determina autonomamente la base imponibile, provvedendo sia alla liquidazione sia al versamento dello stesso, anche se ha esercitato:

  • l’opzione per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale) di cui all’articolo 117 del TUIR, in veste di consolidante o di consolidata;
  • l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, in qualità di partecipante o di partecipata;
  • l’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria di cui all’articolo 116 del TUIR, in qualità di partecipata.

Le Entrate illustrano i passaggi che devono essere eseguiti dai soggetti con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, per determinare la base imponibile del contributo di solidarietà:

1. calcolare la media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) per le annualità d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021;
2. calcolare il 10 per cento della media di cui al punto 1;
3. sommare la media di cui al punto 1 con l’importo di cui al punto 2 (media maggiorata del 10 per cento);
4. sottrarre dal reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) relativo all’anno d’imposta 2022 l’importo di cui al punto 3.

Il documento di prassi, inoltre, chiarisce come devono comportarsi i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al primo periodo di osservazione previsto dalla norma (1° gennaio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare), specificando che non sono tenuti al tributo in parola i soggetti che abbiano intrapreso l’attività nell’anno d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della base imponibile. Infine, l’importo determinato, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Quindi, per le imprese residenti in Italia aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del contributo e il 25 per cento dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.

Contributo di solidarietà 2023: versamento

Il versamento del contributo di solidarietà varia in funzione della data di chiusura dell’esercizio (come recita la norma: “entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”); pertanto:

  • entro il 30 giugno 2023 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincida con l’anno solare e che approvino il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio:
  • entro il 31 luglio 2023 per coloro che approvano il bilancio avvalendosi del maggior termine concesso (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il tributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Sarà istituito l’apposito codice tributo per consentire il versamento dell’imposta.

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