Contributo forfettario per il lavoro irregolare, la circolare esplicativa
Pubblicato il 30 settembre 2020
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Con circolare congiunta del 30 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e quello dell’Interno hanno trasmesso ai propri Uffici il Decreto Interministeriale del 7 luglio 2020 con cui è stato determinato il contributo forfettario mensile dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale dai datori di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020 hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione.
Tale importo - ricorda la circolare - relativo ad ogni mese/frazione di mese di durata del rapporto di lavoro, oggetto di regolarizzazione, varia secondo i settori di attività:
- 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico;
e per consentire il versamento dei contributi forfettari l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020, ha istituito i seguenti codice tributo:
• “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”;
• “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”;
• “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.
Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
La circolare congiunta si sofferma, inoltre, sui dati che dovranno essere indicati per la compilazione del succitato modello F24 ricordando che il contributo è dovuto:
- esclusivamente per le dichiarazioni di emersione relative a dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari;
- per il periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza;
- in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.
Si ricorda, infine, che le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione) in quanto tali somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
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