Contributi minimi 2024: Cassa Forense sulle modalità di riscossione
Pubblicato il 23 febbraio 2024
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Con nota del 22 febbraio 2024, Cassa Forense ha fornito alcune informazioni sulle modalità di riscossione dei contributi minimi obbligatori 2024.
In primo luogo, l'Ente di previdenza degli avvocati ha puntualizzato che, per l'anno 2024, la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (comprensiva di contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) riprende secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico della Cassa.
Come già anticipato, quindi:
- le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata;
- la quarta ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.
A seguire ulteriori precisazioni.
In primo luogo, viene rammentato che per il 2023 sono stati riscossi, con le 4 consuete rate, il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità.
La riscossione del contributo minimo integrativo, invece, è stata posticipata, con separato avviso di pagamento di 805,00 euro, al 31 dicembre 2023, dopo che il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento dei Ministeri Vigilanti impositivo della riscossione del contributo minimo integrativo 2023.
In secondo luogo, viene fatto presente che le eventuali sanzioni per omesso e ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, vale a dire dal 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.
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