Canone speciale TV 2026: importi invariati

Pubblicato il



Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha confermato, anche per l’anno 2026, gli importi del canone speciale radiotelevisivo dovuto per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi al di fuori dell’ambito familiare.

La conferma è contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, che non introduce alcuna variazione rispetto alle misure applicate negli anni precedenti.

Ambito di applicazione del canone speciale

Il canone speciale riguarda i soggetti che detengono apparecchi radiotelevisivi:

  • in locali aperti al pubblico;
  • in strutture ricettive;
  • in esercizi commerciali e professionali;
  • in cinema, teatri e locali assimilabili.

Rientrano quindi, a titolo esemplificativo:

  • alberghi e strutture turistico-ricettive;
  • bar e ristoranti;
  • negozi, mense aziendali e studi professionali;
  • cinema, teatri, discoteche e sale di intrattenimento.

Conferma degli mporti dovuti

Il decreto 23 dicembre 2025 stabilisce che, per l’anno 2026, restano in vigore gli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014.

La tabella n. 3 disciplina gli importi dovuti per il canone speciale nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali. Gli importi variano in base:

  • alla tipologia della struttura;
  • al numero di apparecchi detenuti;
  • alla categoria dell’esercizio.

In particolare:

  • l’importo minimo è pari a 195,87 euro, dovuto da chi detiene un solo apparecchio televisivo, indipendentemente dalla categoria dell’impianto;
  • l’importo massimo arriva a 6.528,27 euro, previsto per gli alberghi a cinque stelle con cento o più camere.

Nella fascia di importo più bassa rientrano anche:

  • negozi;
  • mense aziendali;
  • studi professionali;
  • circoli e associazioni;
  • sedi di partiti politici.

Per la detenzione, fuori dall’ambito familiare, dei soli apparecchi radiofonici è previsto un canone annuo pari a 28,79 euro.

La tabella n. 4 riguarda il canone speciale dovuto per l’uso di apparecchi televisivi in:

  • cinema;
  • teatri;
  • discoteche;
  • altri locali assimilabili.

In questo caso:

  • l’importo varia da 243,51 euro a 315,97 euro;
  • la misura dipende dalla categoria della struttura.

ATTENZIONE: Gli importi indicati nelle tabelle:

  • sono al netto della tassa di concessione governativa o comunale;
  • sono al netto dell’IVA, che resta dovuta secondo le regole ordinarie.

Decorrenza delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto 23 dicembre 2025 producono effetti dal 1° gennaio 2026.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito