Canone speciale TV 2026: importi invariati
Pubblicato il 09 febbraio 2026
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha confermato, anche per l’anno 2026, gli importi del canone speciale radiotelevisivo dovuto per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi al di fuori dell’ambito familiare.
La conferma è contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, che non introduce alcuna variazione rispetto alle misure applicate negli anni precedenti.
Ambito di applicazione del canone speciale
Il canone speciale riguarda i soggetti che detengono apparecchi radiotelevisivi:
- in locali aperti al pubblico;
- in strutture ricettive;
- in esercizi commerciali e professionali;
- in cinema, teatri e locali assimilabili.
Rientrano quindi, a titolo esemplificativo:
- alberghi e strutture turistico-ricettive;
- bar e ristoranti;
- negozi, mense aziendali e studi professionali;
- cinema, teatri, discoteche e sale di intrattenimento.
Conferma degli mporti dovuti
Il decreto 23 dicembre 2025 stabilisce che, per l’anno 2026, restano in vigore gli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014.
La tabella n. 3 disciplina gli importi dovuti per il canone speciale nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali. Gli importi variano in base:
- alla tipologia della struttura;
- al numero di apparecchi detenuti;
- alla categoria dell’esercizio.
In particolare:
- l’importo minimo è pari a 195,87 euro, dovuto da chi detiene un solo apparecchio televisivo, indipendentemente dalla categoria dell’impianto;
- l’importo massimo arriva a 6.528,27 euro, previsto per gli alberghi a cinque stelle con cento o più camere.
Nella fascia di importo più bassa rientrano anche:
- negozi;
- mense aziendali;
- studi professionali;
- circoli e associazioni;
- sedi di partiti politici.
Per la detenzione, fuori dall’ambito familiare, dei soli apparecchi radiofonici è previsto un canone annuo pari a 28,79 euro.
La tabella n. 4 riguarda il canone speciale dovuto per l’uso di apparecchi televisivi in:
- cinema;
- teatri;
- discoteche;
- altri locali assimilabili.
In questo caso:
- l’importo varia da 243,51 euro a 315,97 euro;
- la misura dipende dalla categoria della struttura.
ATTENZIONE: Gli importi indicati nelle tabelle:
- sono al netto della tassa di concessione governativa o comunale;
- sono al netto dell’IVA, che resta dovuta secondo le regole ordinarie.
Decorrenza delle disposizioni
Le disposizioni contenute nel decreto 23 dicembre 2025 producono effetti dal 1° gennaio 2026.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: