Contributo integrativo a Cassa forense 2023: nessuna esenzione
Pubblicato il 13 dicembre 2023
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Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento con il quale i ministeri vigilanti avevano imposto, di fatto, la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.
Con il predetto provvedimento, in particolare, i citati ministeri avevano negato l’approvazione della delibera del Comitato dei Delegati con la quale era stata disposta l'esenzione dal versamento del contributo integrativo minimo per l’anno 2023, al ricorrere di determinate condizioni.
Esonero, questo, deliberato all'espresso fine di "armonizzare la materia con quanto previsto nella riforma previdenziale approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 28 ottobre 2022”, riforma trasmessa ai Ministeri vigilanti nel febbraio 2023 e tuttora in istruttoria.
L'Ente di previdenza degli avvocati si era opposto al diniego dei ministeri, promuovendo ricorso davanti al giudice amministrativo.
Quest'ultimo, tuttavia, con sentenza n. 18854 pubblicata il 13 dicembre 2023, ha giudicato infondati i relativi motivi di doglianza
Contributo integrativo dovuto: respinto il ricorso di Cassa Forense
Il Tar del Lazio, in particolare, ha ritenuto del tutto ragionevoli le considerazioni che avevano portato i ministeri vigilanti ai provvedimenti ora impugnati.
Secondo il ministero del Lavoro, in primo luogo, la riforma previdenziale - in ragione della quale, come detto, Cassa Forense aveva proposto l’esenzione dal versamento del contributo integrativo minimo per il 2023 - sarebbe potuta non entrare in vigore in tempo utile rispetto alla decorrenza ipotizzata per la misura proposta.
Inoltre, come evidenziato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, laddove la riforma fosse stata attuata nel 2023, avrebbe determinato “effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive considerato che gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche (lista S13) definito dall’ISTAT”.
Era poco prudente e inopportuno, quindi, considerata anche la complessità e la rilevanza di un simile provvedimento, sospendere, nelle more dell’approvazione dello stesso, la riscossione della misura minima del contributo integrativo.
Laddove, infatti, “la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, reiterando la medesima logica alla base del provvedimento in esame, si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell’equilibrio gestionale del relativo anno”.
Infondato, in tale contesto, è stato giudicato anche il motivo di ricorso con cui era stato lamentato un eccesso di potere nell’attività di vigilanza posta in essere con i provvedimenti impugnati.
La notizia del rigetto del ricorso è stata immediatamente diffusa sul sito dell'Ente previdenziale degli avvocati, per come si legge in una nota datata 13 dicembre 2023.
Contributo integrativo 2023: pagamenti al via dal 19 dicembre
La Cassa, con l'occasione, ha ricordato come il contributo minimo integrativo, nella misura di 805,00 euro e con scadenza al 31 dicembre 2023, "sarà posto in riscossione a partire da martedì 19.12.2023 a mezzo PagoPa".
Dal 19 dicembre, pertanto, sarà possibile procedere con il relativo pagamento.
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