Contributi INPS omessi, punibilità esclusa per particolare tenuità
Pubblicato il 15 marzo 2021
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Laddove il datore di lavoro non versi i contributi previdenziali al dipendente, l’imprenditore non è punibile per particolare tenuità del fatto. Ciò vale anche se l’omissione riguarda più anni. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9909 del 12 marzo 2021, che nega l’applicazione dell’art. 131-bis del Codice penale, ossia l’impunità per le offese particolarmente lievi.
Difatti, ritengono gli ermellini, la punibilità cade quando il debito con l'INPS non raggiunge la soglia prevista dalla legge.
Contributi INPS omessi, la sentenza
La Suprema Corte, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello, ritiene che nel caso di specie non vi è stato abitualità del reato. Secondo gli ermellini, infatti, male hanno fatto i giudici di merito che hanno escluso che, data la reiterazione delle condotte omissive, il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Questi ultimi, tuttavia, hanno rilevato l'avvenuta prescrizione di una serie delle omissioni ascritte a carico del datore di lavoro; in particolare, si trattava di quelle relative ai versamenti che avrebbe dovuto eseguire fra il 16 maggio al 16 agosto 2011, e hanno, per tale motivo, determinato la pena nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Per i giudici di legittimità, però, si tratta di un reato unico, che si consuma quando, sommando l’importo dell’ultimo inadempimento ai precedenti, viene superata la soglia di punibilità. Mentre le eventuali ulteriori e successive omissioni si atteggiano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata. La definitiva cessazione coincide o con l’infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo a quello di immediato riferimento.
Partendo da questo criterio va dunque esclusa la natura plurima delle violazioni penalmente significative e considerato ingiustificato il no alla possibilità di farle rientrare nel raggio d’azione dell’articolo 131-bis c.p.
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