Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole
Pubblicato il 09 settembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il decreto firmato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità l'8 maggio 2025, intitolato "Iniziative di sostegno economico alle famiglie con procedura di adozione internazionale pendente di particolare criticità e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024", prevede un contributo economico a favore degli aspiranti genitori adottivi coinvolti in procedure di adozione internazionale ancora in corso, a causa di situazioni di particolare criticità.
Il provvedimento conferma, in continuità con il decreto del 29 aprile 2024, il sostegno economico per le famiglie che hanno avviato la procedura di adozione internazionale durante gli anni della pandemia (2020 e 2021), ma che non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore entro il 1° gennaio 2025.
Inoltre, il decreto dell'8 maggio 2025 prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, che erano stati originariamente fissati nel decreto del 29 aprile 2024.
In parallelo, il decreto del 22 luglio 2025 riguarda i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione internazionale di minori, con particolare riferimento alle adozioni concluse tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Decreto 8 maggio 2025. Chi sono i beneficiari
Il contributo economico è concesso, in conformità con le disposizioni del presente decreto, agli aspiranti genitori adottivi che abbiano avviato una procedura di adozione internazionale. Tale procedura deve essere stata avviata con l’autorizzazione di un Ente Autorizzato, secondo quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 184/1983, successivamente al 30 gennaio 2020 (data di inizio dell'emergenza sanitaria globale legata al COVID-19), ma non ancora conclusa entro il 1° gennaio 2025.
Condizioni per l’assegnazione del contributo
Il contributo economico viene concesso alle famiglie che rispettano i seguenti requisiti:
a) l’avvio della procedura di adozione internazionale deve essere avvenuto dopo il 30 gennaio 2020 e la stessa deve essere ancora in corso al 1° gennaio 2025, senza che il minore abbia ottenuto l’autorizzazione per l’ingresso in Italia;
b) i richiedenti devono presentare la domanda di contributo secondo le modalità definite nel decreto ministeriale 29 aprile 2024;
c) Il beneficio economico non deve essere stato ricevuto da altri enti pubblici per la medesima adozione.
Presentazione dell’istanza
Le coppie interessate possono fare richiesta congiunta per il contributo economico a sostegno dei percorsi adottivi attraverso il sistema online "Adozione Trasparente" del Dipartimento per le politiche della famiglia, autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).
Le istanze per il contributo potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:00 del 1° agosto 2025, alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025.
Le domande incomplete o prive delle informazioni e/o documenti richiesti saranno ritenute inammissibili.
NOTA BENE: E’ necessario che l’istanza sia corredata del documento di identità di entrambi i genitori.
Importo del contributo
Il contributo previsto dal decreto 8 maggio 2025 è pari a 3.500,00 euro per ciascuna coppia che soddisfi le condizioni stabilite e che abbia completato l’iter di adozione internazionale.
Per le adozioni in corso nei Paesi maggiormente interessati da crisi geopolitiche o sanitarie (Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia), avviate prima del 1° gennaio 2024, l’importo sale a 5.000 euro. Nel caso di doppia idoneità, il contributo complessivo non potrà superare i 6.500 euro, limite che si applica anche a chi ha già ricevuto il contributo previsto dal decreto del 2024.
L’erogazione del contributo avverrà previa verifica dei requisiti previsti.
L’importo del contributo economico non sarà soggetto a tassazione, ai sensi delle normative fiscali vigenti in materia.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
Il decreto del ministero della Famiglia dell’8 maggio 2025 prevede la riapertura ufficiale dei termini per la presentazione delle domande di contributo, offrendo una nuova opportunità alle famiglie che non hanno ancora completato il loro percorso di adozione.
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema online "Adozione Trasparente" del Dipartimento per le politiche della famiglia, con autenticazione tramite SPID o CIE, e fino al 29 ottobre 2025.
Decreto 22 luglio 2025. Rimborso spese adottive
Viene concesso il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi, entrambi residenti in Italia, per l'adozione internazionale, a seguito di una richiesta presentata in conformità con le disposizioni del decreto.
Tale rimborso è disponibile per i genitori che hanno completato una procedura di adozione o affidamento preadottivo, come previsto dall'articolo 1 del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, per uno o più minori provenienti dall'estero, per i quali sia stata autorizzata l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Possono inoltre richiedere il rimborso anche i genitori adottivi che hanno ricevuto l'adozione ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e per i quali tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 è stato emesso un provvedimento dal Tribunale per i minorenni che riconosce l'adozione internazionale pronunciata dalla competente autorità del paese di origine.
Genitori adottivi di minori con "special needs"
Il decreto del 22 luglio 2025 concede un contributo aggiuntivo ai genitori adottivi per l'adozione di minori per i quali sia stata certificata la condizione di "special needs", come definito dalla "Guida alle buone prassi" redatta nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja.
Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di rimborso, deve essere presentata dai genitori adottivi tramite il Portale “Adozione Trasparente” in modalità online. Non sarà accettata nessuna altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
L'accesso al sistema avviene tramite autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).
Le istanze per il rimborso potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025.
La domanda di rimborso online deve essere compilata in modo completo, includendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito della Commissione per le adozioni internazionali, a seguito della pubblicazione del decreto.
Solo i genitori adottivi che hanno ricevuto l'adozione di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 o che hanno completato il procedimento adottivo senza l'assistenza di un ente autorizzato, possono presentare una domanda congiunta di rimborso. Tale domanda deve essere firmata da entrambi i coniugi, anche digitalmente, e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it. La busta contenente la richiesta dovrà essere sigillata e riportare sulla busta la dicitura “Rimborso spese adozione ANNO 2024”.
Tipologia delle spese rimborsabili
Il rimborso per le spese sostenute durante il processo di adozione sono soggetti a dei limiti.
L'importo massimo del rimborso è determinato in base alla fascia di ISEE ordinario del nucleo familiare, come segue:
- 1ª fascia ISEE (fino a euro 25.000,00): rimborso massimo di euro 12.500,00;
- 2ª fascia ISEE (da euro 5.000,01 a euro 40.000,00): rimborso massimo di euro 9.600,00;
- 3ª fascia ISEE (oltre euro 40.000,01): rimborso massimo di euro 7.000,00.
L'attestazione ISEE ordinario deve essere valida al momento della presentazione della domanda di rimborso di cui all'articolo 4 del presente decreto.
Saranno rimborsate solo le spese documentate e certificate, sostenute per l'intero processo di adozione, che comprendono, a titolo esemplificativo, la legalizzazione dei documenti, la loro traduzione, la richiesta dei visti, i trasferimenti, i soggiorni all'estero e le spese post-adozione.
Per determinare l'ammontare del rimborso, verranno dedotti eventuali altri contributi pubblici ricevuti, anche da enti locali, che abbiano lo stesso scopo di supporto delle spese adottive.
I genitori adottivi “Special needs” possono contare su un contributo supplementare, stabilito in base alla fascia di ISEE del nucleo familiare, come segue:
- 1ª fascia ISEE (fino a euro 25.000,00): contributo di euro 3.750,00, pari al 30% del rimborso previsto per quella fascia;
- 2ª fascia ISEE (da euro 25.000,01 a euro 40.000,00): contributo di euro 1.920,00, pari al 20% del rimborso previsto per quella fascia;
- 3ª fascia ISEE (oltre euro 40.000,01): contributo di euro 700,00, pari al 10% del rimborso previsto per quella fascia.
Il contributo supplementare per i minori con “special needs” non sarà soggetto a tassazione, come stabilito dall'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: