Adozioni internazionali: al via le richieste di rimborso
Pubblicato il 08 gennaio 2025
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Il 7 gennaio 2025 sul sito della Commissione per le adozioni internazionali è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, datato 6 agosto 2024 e registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2024, n. 2477, che riguarda la concessione di rimborsi per le spese effettuate nel 2023 relative all'adozione internazionale da parte di genitori adottivi residenti in Italia, come previsto dal Capo I, Titolo III della legge del 4 maggio 1983, numero 184.
In aggiunta, il decreto 6 agosto 2024 prevede:
- rimborsi per i genitori italiani che hanno ottenuto l'adozione attraverso un decreto dell'Autorità competente di un paese estero;
- un contributo aggiuntivo per i genitori che adottano minori con Special Needs;
- la riapertura dei termini per le richieste di rimborso delle spese di adozione internazionale relative all'anno 2022, di cui al decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2023.
Riapertura dei termini per le adozioni concluse nel 2022
Il decreto dell’8 agosto 2023 citato ha dato 90 giorni di tempo per la presentazione delle istanze ma, all’indomani della scadenza del termine di presentazione delle domande, 27 dicembre 2023, diverse coppie hanno comunicato di aver incontrato difficoltà ad acquisire l’attestazione ISEE e la documentazione necessaria per presentare istanza di rimborso.
Dunque, si ritiene importante estendere il periodo per la presentazione delle richieste di rimborso menzionato nel decreto ministeriale dell'8 agosto 2023, garantendo un'ampia opportunità di partecipazione al processo a tutti coloro che hanno diritto alle stesse condizioni stabilite nel suddetto decreto.
In seguito alla riapertura, i genitori possono inoltrare le richieste entro e non oltre, a pena di irricevibilità, 90 giorni a partire dal 7 gennaio 2025, seguendo le stesse procedure stabilite nel decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2023, a cui si fa riferimento.
Le domande già inoltrate dagli aventi diritto entro il 27 dicembre 2023 rimangono valide.
Beneficiari delle adozioni concluse nel 2023
In seguito alla presentazione della dovuta richiesta, è previsto il rimborso delle spese effettuate per l'adozione internazionale da parte di genitori adottivi, residenti in Italia, che abbiano completato una procedura di adozione o affidamento preadottivo. I minori stranieri sono quelli ai quali è stato consentito l'ingresso e il soggiorno permanente in Italia nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.
Inoltre, i genitori adottivi che risiedono in Italia e che hanno ottenuto l'adozione secondo l'articolo 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono richiedere il rimborso se, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, è stato rilasciato un decreto dal Tribunale per i minorenni che riconosce l'adozione internazionale pronunciata dall'Autorità competente del Paese straniero.
Genitori adottivi di minori “special needs”, anno 2023
Ai genitori adottivi che soddisfano i criteri suddetti viene offerto un contributo supplementare per l'adozione di minori riconosciuti con "special needs" secondo quanto definito nella "Guida alle buone prassi" redatta nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja.
Spese rimborsabili
I genitori in parola sono autorizzati a ricevere il rimborso per le spese effettuate nell'ambito dell'adozione, entro i limiti descritti nel decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, del 6 agosto 2024.
L'importo massimo rimborsabile varia in base alla categoria di ISEE ordinario del nucleo familiare, specificatamente:
- Prima fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 11.400,00;
- Seconda fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 9.000,00;
- Terza fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 6.600,00.
L'ISEE ordinario del nucleo familiare deve essere valido al momento della presentazione della richiesta.
Sono rimborsabili unicamente le spese documentate e certificate relative alla procedura di adozione, come definite dall'ente autorizzato secondo l'articolo 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n. 184. Queste includono, per esempio, l'assistenza ricevuta dai genitori adottivi, la legalizzazione e traduzione dei documenti, la richiesta di visti, trasferimenti, soggiorni all’estero, eventuale quota associativa e spese post adottive.
NOTA BENE: Ogni altro contributo pubblico, fornito anche da enti locali, con lo stesso scopo di supportare le spese del processo adottivo, sarà detratto.
Contributo aggiuntivo
I genitori adottivi di minori “special needs” possono ricevere un contributo supplementare che varia a seconda del livello di ISEE ordinario del nucleo familiare, come segue:
- Prima fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 3.420,00, che corrisponde al 30% del rimborso assegnato per quella fascia di ISEE;
- Seconda fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 1.800,00, che corrisponde al 20% del rimborso assegnato per quella fascia di ISEE;
- Terza fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 660,00, che corrisponde al 10% del rimborso assegnato per quella fascia di ISEE.
ATTENZIONE: L'importo del contributo supplementare per minori con "special needs" fornito ai genitori adottivi non è soggetto a tassazione.
Richieste di rimborso: presentazione
La richiesta di rimborso delle spese di adozione deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale "Adozione Trasparente" della Commissione adozioni internazionali dai genitori adottivi le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 e i coniugi le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, escludendo ogni altro metodo, altrimenti la domanda sarà considerata non ammissibile.
L'ingresso al Portale richiede autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).
Le istanze potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:01 del 7 gennaio 2025 alle ore 23:59 del 6 aprile 2025.
E’ disponibile sul sito della Commissione adozioni internazionali il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell’istanza online.
Solamente i genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l’adozione:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura “Rimborso spese adozione ANNO 2023”,
o
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it.
La domanda di rimborso deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
a) copia della certificazione rilasciata dall’Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si può, in alcun caso, procedere al rimborso di spese non certificate dall’Ente. Le domande prive della certificazione non sono ritenute in alcun caso ammissibili;
b) copia dell’attestazione dell’ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.
Erogazione dei rimborsi
La Segreteria tecnica dell'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia, organizza in sequenza cronologica di ricezione sul Portale "Adozione Trasparente" gli elenchi delle richieste di rimborso per le spese adottive ricevute.
Entro 60 giorni dalla fine del periodo di presentazione delle domande, la Segreteria Tecnica completa la verifica sull'ammissibilità delle domande presentate.
Il pagamento del rimborso delle spese adottive e del contributo richiesto per ciascuna domanda approvata viene effettuato mediante un decreto del Capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, a seguito di un esito positivo dell'istruttoria.
La Segreteria tecnica deve informare l'Agenzia delle Entrate dell'importo di ogni rimborso erogato, fornendo i dati identificativi del beneficiario, l'ammontare totale della spesa effettuata e l'anno di sostentamento.
Questo permette all'Agenzia di includere tali importi nella dichiarazione dei redditi precompilata e di effettuare controlli riguardo alla deduzione dal reddito complessivo beneficata dai genitori adottivi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.
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