Contributi associativi: convenzione tra INPS e FEDERPARTITEIVA
Pubblicato il 03 giugno 2021
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Con la Circolare 1 giugno 2021, n. 80, l’Istituto previdenziale rende note le istruzioni operative per la riscossione dei contributi associativi, sulle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori agricoli, a seguito della convenzione stipulata tra l’INPS e il sindacato FEDERPARTITEIVA.
Come di consueto, la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, rinnovabile 6 mesi prima della data di scadenza su richiesta dell’organizzazione sindacale.
Hanno diritto a versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti I lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione ordinaria e di trattamenti speciali di disoccupazione agricola.
La convenzione prevede espressamente l’invio telematico della delega alla riscossione della quota associativa.
La delega deve riportare l’indicazione dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta e deve essere sottoscritta dal soggetto interessato allegando copia di un valido documento di identità.
L’organizzazione sindacale è tenuta a custodire, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare per consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Il contributo a favore dell’organizzazione sindacale è indicato nel testo della delega.
L’Inps verserà a favore dell’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute sui pagamenti effettuati dedotte le spese per la gestione delle deleghe (euro 0,49 euro per singola delega).
L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo, nello specifico l’organizzazione sindacale esonera l’Inps da qualsiasi responsabilità che possa derivare da rapporti tra l’associato e l’organizzazione stessa ovvero da qualsiasi responsabilità verso terzi che possa derivare dall’applicazione della convenzione.
L’organizzazione sindacale dovrà rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora lo stesso fosse chiamato in giudizio in caso di controversie concernenti i rapporti tra l’associato e l’organizzazione sindacale.
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