Contributi a fondo perduto, al via le domande. Tutti i requisiti per l’istanza

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Contributi a fondo perduto, al via le domande. Tutti i requisiti per l’istanza

Dal pomeriggio di oggi, 15 giugno 2020, sarà possibile inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le domande per il contributo a fondo perduto.

Non si tratterà di un click day; tutti i soggetti beneficiari della misura agevolativa, prevista dal Decreto Rilancio, potranno presentare le istanze fino al 13 agosto per ottenere il pagamento del contributo direttamente sul proprio conto corrente. Nel caso si tratti di eredi, che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza potrà invece essere presentata dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

A due giorni dall’invio delle domande, l’Agenzia ha pubblicato la circolare n. 15/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici, dopo la pubblicazione del modello di istanza e la Guida operativa riservati ai contribuenti.

Nel nuovo documento di prassi vengono approfonditi aspetti già analizzati, quali: l’ambito soggettivo, con alcune importanti precisazioni riguardanti i soggetti inclusi ed esclusi, i requisiti per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo e di fruizione dell’importo spettante, la natura del contributo e il suo concorso alla formazione del reddito.

Contributo a fondo perduto anche alle Stp

Tra le specificazioni che riguardano l’ambito soggettivo, vengono meglio inquadrati i contribuenti ammessi al beneficio, al di là della condizione generale di essere imprese e titolari di partita Iva (esclusi i professionisti e i dipendenti), che abbiano subito un calo di fatturato superiore ad un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al 2019 e che lo scorso anno abbiano registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

In particolare, la circolare n. 15/E del 13 giugno precisa che – fatte salve le specifiche esclusioni previste al comma 2 del'articolo 25 – sono ricompresi tra i soggetti beneficiari del contributo:

  • imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa;

  • enti e società, tra cui spa, sapa e srl;

  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

  • enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime d’impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

  • persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.

Al riguardo, si sottolinea che rientrano tra i destinatari del contributo le imprese esercenti attività agricola o commerciale, pure se svolte in forma di impresa cooperativa, e anche le Società tra professionisti, dal momento che l’Agenzia riconosce che il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa, “indipendentemente dal fatto che i soci ricadano” o meno nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 2, dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020. Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario.

Per quanto riguarda gli esclusi, la circolare ribadisce che vi rientrano i contribuenti fruitori delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia”, proprio per evitare una sovrapposizione di agevolazioni. In particolare, si tratta dei:

  • liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata;

  • lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro.

Per le suddette categorie di lavoratori non vi è alcuna speranza di poter richiedere l’aiuto, considerato come alternativo ai bonus di 600 euro erogati sia dall’Inps che dalle Casse previdenziali private per i mesi di marzo e aprile.

Sono, infine, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, ossia quei soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata.

Contributi a fondo perduto, natura dell’aiuto e formazione del reddito

Nella circolare n. 15/E viene anche indicato come individuare la soglia massima dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019, che non deve superare i 5milioni di euro per poter essere ammessi al contributo. L’Agenzia ribadisce che la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione, soprattutto se si tratta di soggetti che non hanno obbligo di fatturazione. Mentre, per coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero producano nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

Nel documento di prassi vengono riportate alcune esemplificazioni, soprattutto con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, che hanno diritto ad un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Dal punto di vista contabile, invece, si specifica che l’aiuto costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato a integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19, che quindi andrà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Inoltre, tale contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette dei soggetti beneficiari;

  • non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap;

  • non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;

  • non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.

Circa le modalità di fruizione del contributo, l’Agenzia ricorda, ancora una volta, che gli interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. l’istanza può essere inoltrata anche da un intermediario, con delega di consultazione del “Cassetto fiscale” del richiedente, oppure al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, o con delega specifica per la sola trasmissione dell’istanza.

Esclusivamente in caso di di contributo di importo superiore a 150mila euro, il modello deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, insieme all’autocertificazione Antimafia.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola 13 giugno 2020 - Fondo perduto, istanze da metà giugno e controlli a posteriori – Moscioni

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