Contratto di rete: caratteristiche e finalità
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 07 marzo 2011
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È ormai ufficiale l’ingresso nel nostro ordinamento del contratto di rete. Si tratta di un nuovo istituto giuridico messo a disposizione delle piccole e medie imprese dal decreto Incentivi (Dl. 10.2.2009), con lo scopo di favorirne soprattutto la crescita e l’innovazione.
La funzione principale del contratto di rete è, infatti, la definizione di regole attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività. Ciò, grazie alla possibilità di usufruire dei particolari provvedimenti agevolativi e di promozione da parte delle pubbliche amministrazione per settori specifici.
Il contratto di rete può essere stipulato da due o più imprese individuali, società di persone e di capitali (sono esclusi i cosiddetti “non imprenditori”: enti pubblici, università, centri di ricerca) ed opera attraverso un programma da realizzarsi a mezzo di risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo comune.
Due sono gli elementi necessari che permettono la costituzione del contratto di rete: il fondo patrimoniale e l’organo comune.
A tale organo possono essere attribuiti poteri di rappresentanza anche verso i terzi al fine di consentire alla “rete” nel suo complesso di potere stipulare contratti con terzi. L'organo agisce in rappresentanza delle imprese anche individuali, aderenti al contratto stesso nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni e nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito. Grazie all’organo comune, il contratto di rete può assumere una valenza “interna”. La sua presenza diventa obbligatoria, nel caso in cui la rete voglia avere anche una protezione “esterna”.
Il fondo patrimoniale comune si forma con i conferimenti dei singoli partecipanti oppure secondo la modalità patrimonio destinato. La sua istituzione è facoltativa. In caso favorevole, l’istituzione del fondo deve essere accompagnata dall’indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi da parte dei partecipanti.
Con la circolare n. 4/2011 dello scorso 15 febbraio, l’agenzia delle Entrate ha confermato il beneficio fiscale riconosciuto a favore dei soggetti che sottoscrivono un contratto di rete. L'agevolazione consiste in una sospensione dal pagamento delle imposte sui redditi (esclusa l'Irap) per la durata del contratto di rete. Il calcolo viene fatto sugli utili accantonati per il patrimonio comune o per il patrimonio destinato “all'affare”. Si specifica, inoltre, che gli utili d’esercizio delle imprese aderenti alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, a patto che vengano utilizzati per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti nel programma comune. Questo beneficio decade nel momento in cui gli utili concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla coperture delle perdite oppure viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete. L’Agenzia ha anche precisato che, a livello temporale, l'agevolazione opera fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; l’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite di un milione di euro.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 - Investimenti, agevolazione concessa a termine
- ItaliaOggi7, p. 14 - Asseverazione, individuati i requisiti soggettivi
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 - Conferimenti da valutare in partenza
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