Contratto di espansione, le novità della Legge di Bilancio 2021

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Contratto di espansione, le novità della Legge di Bilancio 2021

Prorogata ed estesa, per il 2021, la sperimentazione del “contratto di espansione”. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 349 ha concesso, in via straordinaria per il 2021, l’applicazione del contratto di espansione anche alle imprese con organico non inferiore a 500 unità lavorative e, in determinati casi, l’accesso al prepensionamento quinquennale anche a quelle con almeno 250 dipendenti.

Con l’approfondimento dell’8 gennaio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha evidenziato l’ampliamento della platea dei beneficiari, le novità sul prepensionamento e, in particolare, le criticità sulla contribuzione addizionale, sottolineando le differenze con quanto era previsto sino al 2020 e manifestando, soprattutto, alcuni dubbi interpretativi per i quali sarebbe opportuno fornire chiarimenti di prassi.

Contratto di espansione, cos’è?

Lo scopo del contratto di espansione è volto a permettere alle imprese, originariamente con organico superiore a 1.000 unità lavorative, di governare complessi processi di reindustrializzazione e riorganizzazione attraverso un’intesa sindacale, sottoscritta in sede governativa, volta all’utilizzo di strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, all’anticipazione del trattamento pensionistico oltre che ad un’incisiva attività formativa utile allo scopo.

Il progetto formativo deve essere coerente con il rinnovamento delle competenze richieste dal processo di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale, contenendo l’indicazione:

  • delle misure idonee a garantire l’effettività della formazione e necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche conformi alla mansione a cui sarà adibito;
  • dei contenuti formativi e delle modalità attuative;
  • del numero complessivo dei lavoratori interessati;
  • del numero delle ore di formazione;
  • delle competenze tecniche professionali iniziali e finali.

Contratto di espansione, il nuovo prepensionamento quinquennale

L’art. 1, co. 349 della L. n. 178/2020 interviene in modo deciso sul prepensionamento del contratto di espansione con il duplice obiettivo di:

  • renderlo accessibile a più aziende, anche con organico medio-grande;
  • abbatterne i costi per quelle con più di 1.000 lavoratori.

Il requisito dimensionale originario (organico superiore a 1.000 unità lavorative) viene ridotto ad almeno 500 lavoratori, ma solo per il prepensionamento quinquennale previsto nel 2021, la soglia scende ad almeno 250 unità.

Viene ora consentito alle imprese di raggrupparsi per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di imprese.

La misura sarà accessibile ai lavoratori che distino massimo 5 anni:

  • dalla pensione di vecchiaia (requisito di 67 anni fino al 2022 con possibili incrementi biennali di massimo 3 mesi), a condizione che abbiano maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi;
  • se decorrente prima della vecchiaia, dalla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, fino al 2026 e, in entrambi i casi, con una finestra trimestrale prima della decorrenza).

Nella durata massima di 5 anni, il legislatore considera anche la finestra trimestrale, dato che il lavoratore che aderirà al prepensionamento dovrà essere accompagnato per massimo 60 mesi fino alla decorrenza della pensione e non fino alla maturazione del diritto.

Contratto di espansione, adempimenti del datore di lavoro

La provvista fornita dal datore di lavoro divergerà a seconda dell’accesso a pensione:

  • in caso di accompagnamento a vecchiaia, l’azienda sosterrà la spesa (minore) del solo assegno pensionistico mensile per 13 mensilità scontato del valore della NASpI;  
  • in caso di accompagnamento a pensione anticipata - solo ove essa maturi cronologicamente prima della vecchiaia - oltre all’assegno, l’azienda dovrà versare la contribuzione correlata (anche qui scontata del valore pari a quello della contribuzione figurativa).
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