Contratto a termine, rinnovo solo per attività non sospese

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Contratto a termine, rinnovo solo per attività non sospese

È ammesso il rinnovo di un contratto a tempo determinato, durante l’attuale fase emergenziale dettata dal Coronavirus, esclusivamente se riguarda un’attività non sospesa, ossia rientrante tra i codici Ateco elencati all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020.

A tal fine appare opportuno che l’istanza del datore di lavoro sia corredata:

  • dall’indicazione del codice Ateco dell’attività produttiva in relazione alla quale l’istanza viene formulata;
  • da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa anche in relazione alla comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del summenzionato decreto.

A specificarlo è l’INL, con la nota n. 2333 del 30 marzo 2020.

Coronavirus, domanda di interdizione anticipata 

Per le richieste di interdizione anticipata/post partum, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, le istanze potranno riguardare esclusivamente le attività non sospese. Anche in tal caso, l’istanza del datore di lavoro dovrà essere corredata dalle informazioni appena elencate.

Laddove il codice Ateco non sia compreso tra le attività elencate all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, non si darà luogo al provvedimento di interdizione.

Termini di prescrizione per la verifica di violazioni in materia di lavoro

Il termine dei 60 giorni per la verifica dell’adempimento alla prescrizione, come previsto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994, si ritiene differibile in relazione a tutte le attività. Tuttavia, sono non procrastinabili le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come abitualmente può avvenire nelle ipotesi di un “divieto d’uso di attrezzature”, di un “fermo di lavorazioni” o altro provvedimento avente analogo scopo.

Termini dei processi esecutivi e procedure concorsuali

In relazione, infine, alla sospensione dei termini regolata dall’art. 10, co. 4 del D.L. n. 9/2020 – fra i quali “i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali” – si precisa che:

  • la sospensione, salvo modifiche in sede di conversione del decreto, è terminata il 31 marzo 2020;
  • la sospensione riguarda tutti i termini per il pagamento di sanzioni irrogate dall’Ispettorato nazionale del lavoro anche in relazione alle scadenze delle rate di cui all’art. 26 della L. n. 689/1981 o per il pagamento della sanzione di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 758/1994.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 novembre 2018 - Gestione Separata. Indennità di maternità/paternità e congedo parentale – Schiavone

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