Gestione Separata. Indennità di maternità/paternità e congedo parentale

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Gestione Separata. Indennità di maternità/paternità e congedo parentale

Dopo quasi un anno e mezzo dalle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 81/2017 l’INPS, con circolare n. 109 del 16 novembre 2018, ha fornito istruzioni relative:

  • all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • alle nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo stesso e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità da uno a tre anni.

Indennità di maternità/paternità nel periodo transitorio

In relazione al periodo transitorio, la circolare chiarisce che:

  • sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 14 giugno 2017;
  • non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima del 14 giugno 2017. Tali periodi sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
  • sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione al 14 giugno 2017, i giorni antecedenti alla predetta data solo se è accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione;
  • i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

Congedo parentale

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi, per cui l’Istituto continuerà a far dichiarare al richiedente i periodi di congedo fruiti da sé stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.

Inoltre, sottolinea l’INPS:

  • le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, mentre non trova applicazione la disciplina della fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

Infine, viene evidenziato che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 marzo 2018 – Indennità di maternità e congedo parentale per iscritti alla Gestione Separata, le istruzioni INPS – Schiavone

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