Contratti pubblici: nuove modalità di calcolo per l'imposta di bollo

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Contratti pubblici: nuove modalità di calcolo per l'imposta di bollo

Con la pubblicazione della circolare 22/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle nuove modalità di determinazione dell’imposta di bollo sui contratti di appalti pubblici. Con l’articolo 18 comma 10 del DLgs. n. 36/2023, infatti, è stato disposto che l’imposta di bollo sui contratti di appalto è assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Tale tabella individua un sistema a "scaglioni" che permette il calcolo dell’imposta in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.  In particolare, gli importi sono così determinati:

  • 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro;
  • 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro;
  • 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro;
  • 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro;
  • 1.000 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo inferiore a 40 mila euro. Nella circolare viene anche precisato che per “importo massimo previsto nel contratto” si intende il corrispettivo previsto nello stesso al netto dell’Iva. Inoltre, la norma di cui all’articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo ha natura “sostitutiva” dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972. Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Analoga conclusione per gli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra, che precedono il momento della stipula del contratto.

In merito alle modalità di versamento del tributo, poi, occorre tener presente che l’imposta di bollo sui contratti pubblici è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) ed utilizzando a tal fine i codici tributo individuati dalla risoluzione 37/E/2023.

La circolare evidenzia, da ultimo, la decorrenza temporale delle nuove disposizioni.

In particolare, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023. Prevista anche una disposizione transitoria per la disciplina previgente che continua ad applicarsi ai soli ai procedimenti in corso. Pertanto, le disposizioni in materia di imposta di bollo del codice dei contratti pubblici trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

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