Contenzioso tributario: no al contributo unificato per gli atti notificati prima del 6 luglio

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A partire dallo scorso 6 luglio anche le controversie tributarie sono soggette al pagamento del contributo unificato al posto dell'imposta di bollo. E' quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 37 del decreto legge 98/2011 ai sensi del quale “per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato» in base al valore della lite”.

In particolare, partendo dall'interpretazione testuale e ragionata della disposizione, occorre ritenere che l'applicazione del contributo unificato faccia riferimento ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, al 6 luglio, e non al deposito del fascicolo presso le Commissioni tributarie.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Il contenzioso rischia di alimentarsi sulla decorrenza del contributo unificato - D'Andrea

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