Contenzioso fiscale: documenti della fase precontenziosa e in appello
Pubblicato il 19 marzo 2021
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In tema di accertamento tributario, l'art. 52, comma 5, del DPR n. 633/1972, secondo cui la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove essa si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del medesimo.
Esso non si applica, invece, laddove la dichiarazione si fondi sull'effettiva indisponibilità della documentazione per colpa, caso fortuito o forza maggiore, incombendo la prova dei presupposti di fatto per l'applicazione della norma sull'Amministrazione finanziaria.
E’ uno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento tributario e contenzioso fiscale, per come richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 7636 del 18 marzo 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso di un contribuente.
Processo tributario. Produzione di nuovi documenti in appello
Nella decisione, è stato anche ricordato l’assunto secondo cui, in tema di processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza. L'inosservanza di detto termine, tuttavia, è sanata nel caso in cui il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado.
Nel contenzioso fiscale, infatti, i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli e, conseguentemente, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione.
E’ così legittimo che il giudice d'appello fondi la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, di venti giorni liberi prima dell'udienza.
Termine, questo, applicabile anche in sede di gravame in considerazione del richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.
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