Contenzioso: prima la società poi il socio

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Il giudice deve sospendere il processo nei confronti del socio fino alla definizione del reddito nel contenzioso della società di capitali a ristretta base azionaria, in virtù dell'articolo 295 del codice di procedura civile.

È quanto si ribadisce nell’ordinanza n. 1867 depositata l'8 febbraio 2012 dalla Cassazione.

L’articolo citato prevede che il giudice disponga la "sospensione necessaria" del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Appare, dunque, giusta la prassi seguita dall’Amministrazione finanziaria che contesta maggior reddito, pro quota, ai soci sulla base della rettifica, del maggior reddito a una società di capitali, fondata sul presupposto della ristretta base azionaria e della distribuzione occulta di dividendi (a meno della dimostrazione che la distrazione occulta non sia avvenuta).
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - La lite con la società «precede» il socio - Iorio

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