Consulta: via le disposizioni regionali "discriminatorie" su artigianato e commercio

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Con la sentenza n. 98 depositata il 23 maggio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, contenente disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 sulla vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 in materia di commercio e fiere. Le disposizioni censurate sono state ritenute, direttamente o indirettamente, come discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri.

In primo luogo, è stata cassata la previsione di un trattamento differenziato tra operatori delle attività finalizzate al benessere fisico ed al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo senza scopi terapeutici, compresi i massaggi estetici e rilassanti, a seconda della iscrizione o meno ad un registro istituito dalla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2. Iscrizione che presuppone, comunque, uno specifico percorso formativo riconosciuto dalla Regione in base a criteri definiti da un comitato tecnico scientifico.

Altre norme censurate sono quella secondo cui la professionalità per l'attività commerciale e di somministrazione debba essere dimostrata, oltre che dall'iscrizione all'Inps, anche dall'attestazione degli adempimenti contributivi minimi imposti da parte della previdenza sociale nazionale, e quella che contempla l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare.

Con la medesima decisione, la Consulta ha, invece, dichiarato non fondata la questione sollevata relativamente agli articoli 2, comma 2, e 19 della medesima legge regionale, proposta dal Governo Monti con riferimento all’articolo 117 della Costituzione. Le disposizioni di specie sono quelle che richiedono un attestato di conoscenza dell'italiano per chi intenda aprire “imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda”, ossia la rinominata normativa “anti-kebab”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Servizi senza discriminazioni – Bombi
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Ok all'esame d'italiano per aprire il negozio – G. Tr.

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