Consulta su licenziamenti collettivi da Jobs Act: rilievi inammissibili

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Consulta su licenziamenti collettivi da Jobs Act: rilievi inammissibili

L’Ufficio stampa della Consulta ha pubblicato - ieri 4 novembre 2020 - due comunicati per anticipare le decisioni assunte in riferimento ad alcune questioni sollevate in materia di Jobs act e in tema di scarcerazioni in regime emergenziale Coronavirus.

Nella prima nota stampa, in particolare, viene anticipato il verdetto di inammissibilità delle questioni relative ai licenziamenti collettivi di cui al Jobs Act.

Le relative questioni sono state sollevate dalla Corte d’appello di Napoli ed attengono alla disciplina riguardante detta tipologia di licenziamenti, per come prevista nel Decreto legislativo n. 23/2015, attuativo del menzionato Jobs Act.

Tali rilievi – si legge nel comunicato - sono stati dichiarati inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha ritenuto che la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza dei medesimi fosse insufficiente" e che non fosse stato chiarito "il tipo di intervento richiesto alla Corte”.

Decreto antiscarcerazioni Coronavirus: questioni infondate

L’altro comunicato è relativo, come anticipato, ad alcune censure mosse con riguardo alle norme emergenziali Covid-19 relative alle scarcerazioni.

I rilievi di incostituzionalità, in questo caso, sono stati sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Avellino e sono rivolti, nello specifico, alle disposizioni del Decreto legge n. 29/2020 e della Legge n. 70/2020 sulle scarcerazioni di detenuti condannati per reati di particolare gravità, connesse all’emergenza Coronavirus.

Anche in questo caso, in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Consulta ha anticipato la decisione assunta durante la camera di consiglio di ieri, 4 novembre 2020: le questioni sono state ritenute infondate.

Secondo i giudici costituzionali, la disciplina emergenziale censurata non sarebbe in contrasto con il diritto di difesa del condannato né con l’esigenza di tutela della sua salute e neppure con il principio di separazione tra potere giudiziario e potere legislativo.

Viene in proposito ricordato come essa imponga ai giudici di sorveglianza una verifica periodica circa la perdurante sussistenza delle ragioni giustificatrici della detenzione domiciliare per motivi di salute e come, a tal fine, i giudici siano tenuti ad acquisire diversi documenti e pareri, compresi quelli dell’Amministrazione penitenziaria, della Procura nazionale antimafia e della Procura distrettuale antimafia.

Si resta in attesa del deposito delle due sentenze, previsto nelle prossime settimane.

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